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LEGITTIMITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA CONDIZIONATA ALLA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE.

Mercoledì 4 marzo 2015

Legittimità della concessione edilizia condizionata alla demolizione di opere abusive.


La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 8977 depositata il 2 marzo 2015 (Pres. Mannino - Est. Scarcella), ha articolato un'interessante decisione, in ordine alla legittimità di una cosiddetta concessione edilizia "condizionata", in particolare, alla demolizione di opere abusive realizzate ed ostative della regolarità amministrativa dell'opera realizzata,  con cui ha rigettato il ricorso della Procura Generale fiorentina avverso la decisione dei giudici di merito gigliani di assoluzione del pubblico ufficiale dall'imputazione di abuso d'ufficio.
La Corte Suprema, richiamata sul punto anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., Sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7344) e chiarito di versare in ipotesi diversa da quella della "sanatoria cd. giurisprudenziale" ritenuta pacificamente inammissibile dai giudici di legittimità a differenza della prevalente giurisprudenza dei giudici di Palazzo Spada, ha precisato che deve ritenersi legittima la condizione apposta al titolo abilitativo edilizio, con cui si è subordinato il giudizio di regolarità amministrativa dell'intervento edilizio realizzato, più che all'esecuzione di un ordine demolitorio, all'assunzione di un impegno unilaterale, del richiedente la concessione, alla demolizione di porzioni abusive, in quanto ciò avrebbe consentito, in base al regolamento urbanistico vigente, la realizzazione di interventi edilizi come quello realizzato, compresa la sostituzione edilizia. Il supremo Collegio ha, dunque, ritenuto che la condizione apposta al provvedimento "condizionato" fosse da considerarsi pienamente lecita e legittima in virtù del fatto che il provvedimento amministrativo in questione non ha la natura di una concessione in sanatoria, in senso tradizionale, condizionata, bensì quella di un provvedimento complesso che, da un lato, ha natura demolitoria e ripristinatoria dei luoghi e, dall'altro, mantiene l'autorizzazione rilasciata dalla P.A. comunale all'intervento edile consentito dalle norme vigenti al momento dell'originaria concessione ed al momento attuale, ferme le previste sanzioni pecuniarie a carico del privato ed a favore del Comune. Il provvedimento, in tal guisa prospettato dal pubblico ufficiale, ha, dunque, escluso l'esistenza di quell'intenzionalità del dolo normalmente richiesta per la punibilità dell'agente.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 2 marzo 2015 n. 8977

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: SONO IRRILEVANTI L'ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO O IL CONSENSO DELL'ASSISTITO.

Lunedì 2 marzo 2015

Esercizio abusivo della professione: 

sono irrilevanti l'assenza dello scopo di lucro o il consenso dell'assistito.


La Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione Penale, con la sentenza n. 6467 depositata il 13 febbraio 2015, sul ricorso proposto da un soggetto (laureato in giurisprudenza ma non abilitato all'esercizio della professione forense) che, esibendo un verbale di denunzia di smarrimento della tessera professionale, si è qualificato avvocato avendo accesso nella casa circondariale al fine di colloquiare con un detenuto dal quale si è ricevuta la nomina, ha osservato che la mancanza nell'azione dell'imputato di finalità di profitto o guadagno patrimoniale, ovvero i moventi di natura meramente privata e perfino il previo assenso del destinatario dell'attività professionale al suo illegale svolgimento non possono produrre alcun effetto esimente sulla inequivoca apprezzabilità penale della condotta tecnico-professionale esercitata dall'imputato con la consapevolezza di essere privo del titolo abilitativo. Tanto, perchè tali elementi sono estranei alla struttura della fattispecie criminosa, trattandosi di un reato, quello di cui all'art. 348 c.p., contro la pubblica amministrazione, il cui evento è costituito dalla elusione di una previa "speciale abilitazione", rilasciata una tantum da appositi organi pubblici o da enti pubblici professionali per il durevole esercizio di attività professionali riservate a soggetti muniti di specifica qualificazione.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 13 febbraio 2015 n. 6467

L'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO TRIBUTARIO NON PUO' TROVARE INGRESSO IN SEDE PENALE.

Martedì 24 febbraio 2015

L'accertamento presuntivo tributario non può trovare ingresso in sede penale.


La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 6823 depositata il 17 febbraio 2015, ha stabilito che l'accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, non può trovare ingresso in sede penale, in quanto il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria.

In tema di superamento della soglia di punibilità, stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000, per la configurabilità del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con conseguente evasione d'imposte, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi od anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria. Inoltre, in sede penale, il giudice non può applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l'onere probatorio a carico dell'imputato, dovendo, invece, procedere d'ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente anche mediante il ricorso a presunzioni di fatto.


Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 17 febbraio 2015 n. 6823

L'ATTO IDONEO AD INTEGRARE IL PATRIMONIO SOCIALE ESCLUDE IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

Mercoledì 18 febbraio 2015

L'atto idoneo ad integrare il patrimonio sociale esclude il reato di bancarotta fraudolenta.


La Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, con la sentenza n. 6408 depositata il 13 febbraio 2015, ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 216, I comma, n. 1, l. fall., in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso. Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.
La Corte Suprema ha, dunque, censurato la affermazione dei giudici di merito secondo cui il deliberato aumento di capitale non esclude la configurabilità della condotta illecita tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell'impresa, atteso che tale affermazione non affronta il cuore della questione giuridica in ordine alla necessità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all'atto del compimento dell'attività antidoverosa.


Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 13 febbraio 2015 n. 6408

IMPEDIRE AL CONIUGE L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' GENITORIALE SUL MINORE INTEGRA IL REATO DI SOTTRAZIONE DI PERSONA INCAPACE.

Lunedì 22 dicembre 2014

Impedire al coniuge l'esercizio della potestà genitoriale sul minore integra il reato di sottrazione di persona incapace.


La Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione penale, con la sentenza n. 33452 pubblicata il 29 luglio 2014 (Presidente De Roberto - Rel. De Amicis) ha statuito, confermando la decisione dei giudici di merito dei precedenti gradi di giudizio, che risponde del delitto di sottrazione di persona incapace il genitore che, senza il consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dall'art. 574 del codice penale che sanziona la fattispecie criminosa con la pena della reclusione sino a tre anni.

Spiega il giudice di legittimità che, ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa di cui alla norma in esame, è necessario che, per effetto, della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso - temporaneamente o definitivamente - impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale, occorrendo che l'agente interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua potestà.

La Suprema Corte precisa, infine, che il contenuto dell'illecito ruota, oltre che su una compromissione degli affetti familiari, sulla capacità della condotta di pregiudicare in misura rilevante la funzionalità propria della potestà dall'ordinamento riconosciuta al genitore, escludendosi, di conseguenza, la configurabilità solo allorquando la sottrazione sia durata pochi istanti ovvero per un tempo limitato che nessuno degli interessi coinvolti possa considerarsi seriamente compromesso.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, 29 luglio 2014 n. 33452

E' ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE SE L'AVVOCATO AUTENTICA IL MANDATO PRIMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PUR AVENDO SUPERATO L'ESAME.

Mercoledì 3 dicembre 2014

E' esercizio abusivo della professione se l'avvocato autentica il mandato prima dell'iscrizione all'Albo pur avendo superato l'esame.


Depositata ieri la sentenza n. 50345 con cui, la quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, ha stabilito che integra il delitto di esercizio abusivo della professione forense la condotta di chi, conseguita l'abilitazione statale, provveda all'autenticazione del mandato difensivo prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale; tanto, pur in assenza di qualsiasi attività processuale o comunque giudiziaria, nella fattispecie, non seguita al raccoglimento del mandato difensivo, concretizzandosi la figura del delitto di cui all'art. 348 del codice penale non per l'uso ma per l'atto in sè.

La Corte ha precisato che l'autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo è atto tipico della professione forense ed, in quanto tale, atto riservato a chi legittimamente può esercitare tale professione.

Ne consegue che è abusivo l'esercizio della professione di avvocato da parte di colui che, pur avendo conseguito l'abilitazione statale, non sia iscritto all'albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione.

La Corte Suprema ha chiarito, inoltre, che per integrare il reato di esercizio abusivo della professione forense non è necessaria la spendita del titolo di avvocato, indebitamente assunto, innanzi al giudice od altro pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi pur non comparendo in udienza e qualficandosi avvocato.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 2 dicembre 2014, n. 50345 

IMPORTANTE PRONUNCIA IN TEMA DI RESPONSABILITA' DEI GESTORI DELLE PIATTAFORME WEB. IL CASO GOOGLE.

Con la sentenza n. 5107 depositata il 3 febbraio 2014, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, confermando la decisione di assoluzione dei giudici d'appello di Milano che ha ribaltato quella di condanna emessa dal Tribunale di Milano in primo grado, ha escluso che i manager delle società proprietarie di piattaorme web che consentono agli utenti di caricare i propri video, possano essere ritenuti responsabili del contenuto dei video caricati dagli utenti nella ipotesi in cui le immagini pubblicate violino le disposizioni sulla privacy. La Corte, in particolare, ha individuato nel soggetto che ha caricato il video contestato il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2003 in materia di commercio elettronico.

Il caso è quello del caricamento da parte di alcuni minorenni sulla piattaforma video di Google di un video riproducente le immagini di un ragazzo (minore anch'egli) affetto da sindrome di Down che viene preso in giro con frasi offensive ed azioni vessatorie riferite alla sua sindrome da parte di altri ragazzi.

La Corte ha, dunque, precisato che i responsabili di video o immagini che violano il diritto alla riservatezza o norme del codice penale sono esclusivamente gli utenti che caricano sul portale simili contenuti, mentre il proprietario della piattoforma web risulta imputabile soltanto ove venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati, abbia omesso di prontamente rimuoverli o disabilitare l'accesso agli stessi.

Corte Suprema di Cassazione - III Sezione Penale - sentenza 3 febbraio 2014 n. 5107 - Presidente Mannino - Est. Andronio

L'AVVOCATO INDAGATO NON PUO' SUBIRE IL SEQUESTRO DELLO STUDIO.

Con la sentenza n. 36201 depositata in cancelleria l'8 ottobre 2010, la sesta Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che, in accoglimento dell'appello del p.m. avverso l'ordinanza del Gip di Cosenza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo dello studio legale, ha disposto l'impugnato sequestro. La Suprema Corte ha precisato, preliminarmente, che perchè possa disporsi in via preventiva il sequestro dell'immobile è necessaria una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, la quale sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo ove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita. Petanto, il Giudice di legittimità ha statuito che "l'immobile adibito a studio legale per l'esercizio della professione di avvocato non può ritenersi collegato - in modo automatico - da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra il professionista  ed il cliente e che può svolgersi in luoghi diversi".

Corte Suprema di Cassazione - VI Sezione Penale - sentenza 8 ottobre 2010 n. 36201 - Presidente Mannino Felice

E' VALIDA LA NOTIFICA DELLA CANCELLERIA AL VECCHIO STUDIO DELL'AVVOCATO CHE NON HA COMUNICATO IL TRASFERIMENTO.

Con la sentenza n. 35868 depositata in cancelleria il 6 ottobre 2010, la V Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso per la cassazione di una sentenza della Corte di Appello di Firenze fondato sulla pretesa inosservanza delle norme processuali per la mancata notifica dell’avviso dell’udienza di appello sia all’imputato che al difensore essendo risultata la notificazione effettuata al precedente studio del difensore abbandonato già da alcuni mesi. La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “è onere del difensore che modifichi la sede dello studio, quale risultante dall'apposito Albo professionale, comunicare alla Cancelleria degli Uffici giudiziari interessati dai procedimenti in cui esplica il suo mandato, il nuovo recapito onde consentire la partecipazione, sua e del suo assistito alla vicenda processuale. L’omesso adempimento di siffatto onere non può concretare patologia processuale, anche in ragione della regola generale di cui all'art. 182, I comma, c.p.p., avendo egli, con la sua negligenza, dato causa al disguido.”

Corte Suprema di Cassazione – V Sezione Penale – sentenza 6 ottobre 2010 n. 35868 – Presidente Ferrua

LE SEDI DEI CONSOLATI ESTERI IN ITALIA NON GODONO DEL PRINCIPIO DELL'EXTRATERRITORIALITA'.

Con una pronuncia molto interessante per l'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, la sentenza n. 35633 depositata in cancelleria il 4 ottobre 2010, la V Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha statuito il principio secondo cui per i fatti commessi da stranieri (non qualificati) all’interno di un consolato estero in Italia trova applicazione la legge dello Stato italiano, che quel consolato ospita per propria concessione, stabilendo che “la legge penale da osservare nei locali, anche inviolabili, di un consolato estero in Italia è, e resta anche dopo la Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio di questo Stato, quali siano le norme dello Stato ospitato, indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche”. Pertanto, prosegue la Corte, non può invocarsi il principio di extraterritorialità della sede consolare da parte del cittadino straniero che, non esercitando funzioni diplomatiche, commetta reati all'interno di un consolato estero, in  ragione della considerazione che dalla immunità degli addetti al consolato alle funzioni relative e dalla inviolabilità dei locali strettamente riservati all’esercizio delle funzioni diplomatiche non discende affatto la extraterritorialità dei consolati. Nella fattispecie, i quattro cittadini turchi di nazionalità curda penetrati all'interno del consolato greco a Firenze che, a seguito di una manifestazione per l'arresto di un noto leader del PKK, hanno rinchiuso nel suo ufficio il console ed altri diplomatici, costringendoli ad inviare un fax al primo ministro greco, sono stati riconosciuti colpevoli dalla Suprema Corte del reato di sequestro di persona.

Corte Suprema di Cassazione - V Sezione Penale - sentenza 4 ottobre 2010 n. 35663 - Presidente Calabrese

IL DIRETTORE DI UN GIORNALE DIFFUSO TRAMITE IL WEB NON E' RESPONSABILE PER I CONTENUTI PUBBLICATI.

Con la sentenza n. 35511 depositata il 1 ottobre 2010, la Corte Suprema di Cassazione ha statuito il principio secondo cui il direttore di un giornale telematico non è responsabile degli eventuali contenuti diffamatori pubblicati sul sito non essendo la sua funzione equiparabile a quella dei direttori della carta stampata. In particolare, la Corte esclude la applicabilità per analogia in malam partem dell'art. 57 del codice penale in assenza di una specifica previsione normativa. Poichè, pertanto, il "prodotto" del web quale è senz'altro anche un quotidiano telematico non può essere assimilato alla stampa secondo la previsione dell'art. 57 c.p., nel vuoto normativo che ne deriva è da esludersi la punibilità del direttore di un giornale online.

Corte Suprema di Cassazione - V Sezione Penale - sentenza 1 ottobre 2010 n. 35511 - Presidente Ferrua

RISPONDE DI LESIONI VOLONTARIE IL PADRE CHE STRATTONA LA FIGLIA CHE LO RESPINGE PROVOCANDOLE, SENZA VOLERLO, IL COLPO DI FRUSTA.

Con la sentenza n. 35075 depositata nella cancelleria il 29 settembre 2010, la Corte Suprema di Cassazione, ha confermato la condanna per lesioni volontarie di un genitore che, recatosi in vista alla figlia minore presso l’ex coniuge e vistosi respingere nell’abbraccio dalla bambina, ha strattonato violentemente la figlia provocandole uno shock emotivo ed un cosiddetto “colpo di frusta” alle vertebre cervicali. La Corte ha precisato che non è sufficiente per escludere la configurabilità del reato di lesioni volontarie l’assenza della specifica intenzione di far del male alla minore opposta dall’uomo attesa l’indubitabile coscienza e volontarietà dello strattonamento e, dunque, del porre in essere nei confronti del minore “un atto di violenza idoneo a provocare quel "colpo di frusta", che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo”.

Corte di Cassazione – V Sezione penale – sentenza 29 settembre 2010 n. 35075 – Presidente Ambrosini

LA STIPULA DI UN MUTUO DA PARTE DEL GENITORE CHE OMETTE IL MANTENIMENTO PER IL BASSO REDDITO FA PRESUMERE L'ESISTENZA DI REDDITI NON DICHIARATI.

Con la sentenza n. 34336 depositata il 23 settembre 2010, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, per l'omesso mantenimento del coniuge e dei figli, essendo stato accertato nella fase di merito che, nonostante un reddito molto basso e tale da giustificare l'esimente del reato, l'uomo aveva contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile; circostanza ritenuta, dai giudici di merito, prima, e dalla Corte di Casssazione, poi, comprovante una diversa superiore capacità reddituale e, comunque, l'esistenza di fonti di autofinanziamento non dichiarate.

Corte di Cassazione - VI Sezione penale - sentenza 23 settembre 2010 n. 34336 - Presidente Agrò

Testo integrale      

L'IMMIGRATO CLANDESTINO ESPULSO NON PUO' ESSERE CONDANNATO PER LA PERMANENZA ILLEGALE SE NON HA I MEZZI PER RIENTRARE NEL PROPRIO PAESE.

Con la sentenza n. 34245 depositata in cancelleria il 23 settembre 2010, la I Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "la sussistenza di una condizione di oggettiva e indiscutibile indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto del titolo di viaggio per l'allontanamento obbligato" costituisce una esimente del reato di permanenza illegale nel territorio italiano perpetrato dall'immigrato destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione, stabilendo che non può essere condannato per tale reato il clandestino che non ha i mezzi per procurarsi il denaro necessario per fare rientro nel proprio paese.

Corte di Cassazione - I Sezione penale - sentenza 23 settembre 2010 n. 34245 - Presidente Giordano

Testo integrale 

CONDANNA PENALE E RISARCIMENTO PER IL GENITORE CHE IMPEDISCE IL DIRITTO DI VISITA AL MINORE DELL'EX.

La VI sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32562 pubblicata l'1 settembre 2010 ha confermato la condanna penale inflitta dalla Corte di Appello di Bologna ad una mamma che ha tenuto una condotta elusiva degli incontri fissati dal giudice della separazione fra il coniuge e la figlia minore. La Suprema Corte ha stabilito che la "consapevole condotta volta ad eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore" è "realizzabile anche con un solo atto che rilevi la dolosa elusione del dovere di rispettere le decisioni del giudice sull'affidamento e l'esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale". La Corte ha confermato, altresì, la condanna della donna al pagamento della somma di tremila euro a titolo di risarcimento del danno morale all'ex marito.

Corte di Cassazione - VI sezione penale - sentenza 1 settembre 2010 n. 32562  

L'ATTIVITA' PERSECUTORIA ATTRAVERSO FACEBOOK COSTITUISCE STALKING. E LO STALKER RISCHIA IL CARCERE.

La sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32404 depositata in cancelleria il 30 agosto 2010, ha statuito che costituisce attività persecutoria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p. il comportamento di colui che attraverso l'utilizzo di un social network (nella fattispecie Facebook) invia alla propria ex foto e filmati ritraenti i due in atteggiamenti intimi.
Lo stalker dopo aver subito la custodia cautelare in carcere, trasformata, poi, dal Tribunale del Riesame in arresti domiciliari, ha proposto ricorso innanzi al Giudice di legittimità deducendo la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per la configurabilità del reato di stalking.
La Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso statuendo il principio anzidetto.



Corte di Cassazione - Sezione VI penale - sentenza 30 agosto 2010 n. 32404    

COMMETTE REATO IL CANDIDATO CHE RIPRODUCE PEDISSEQUAMENTE IL TESTO DI UNA SENTENZA.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32368 depositata il 27 agosto 2010 ha sentenziato che costituisce reato la condotta di chi, in occasione di prove relative a concorsi o esami pubblici, riproduce pedissequamente nel proprio elaborato opere intellettuali altrui, compresa la produzione giurisprudenziale, dando luogo ad una rappresentazione del contenuto che, pur citando espressamente la fonte, costituisca non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione logica ma il risultato di una materiale riproduzione operata mediante la utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della prova. 

La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato la condanna a mesi dieci di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale della pena) di una candidata, risultata, peraltro, vincitrice, al concorso pubblico per un posto di Dirigente del servizio contenzioso ed ufficio di conciliazione della Provincia di Taranto, che ha presentato alla prova scritta come proprio un elaborato, in realtà, interamente trascritto da una sentenza del Tar Campania. La Corte, infatti, non ha ritenuto fondati i motivi del ricorso innanzi ad essa relativi allo sforzo mnemonico che avrebbe operato la candidata in sede di esame (ritenuto dalla Corte di natura sovrumana) ed alla circostanza dell'aver citato nell'elaborato la fonte della sentenza (ritenuta dalla Corte ininfluente, attesa la mancanza nel compito di una autonoma elaborazionre logica della candidata).

La delibera della Giunta Provinciale di Taranto di proclamazione della vincitrice è stata annullata dal TAR Puglia su ricorso di altro candidato.

Avv. Carlo Antonio Esposito    

E' REATO VENDERE E PUBBLICIZZARE GLI APPARECCHI PER DECODIFICARE I SEGNALI SATELLITARI PROTETTI.

Rischia fino a tre anni di carcere chi vende o pubblicizza su internet gli apparecchi splitter per decodificare i segnali satellitari protetti. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25385 accoglie il ricorso di Sky Italia e annulla la decisione con cui la Corte d'Appello di Trento aveva assolto, per insussistenza del fatto, alcuni imputati accusati di aver messo in vendita e promosso via Internet gli apparecchi splitty. Alla base delle due visioni diametralmente opposte un diverso punto di vista sulle caratteristiche tecniche del sistema in questione. Secondo i giudici di secondo grado, lo splitter non sarebbe un "autonomo sistema di decrittazione, né un espugnatore di segnali codificati, né un duplicatore di schede originali, né un sistema idoneo a permettere la visione di ciò che non sarebbe stato visibile". Al contrario i giudici di merito hanno affermato che l'apparecchio incriminato non è null'altro che una innovazione tecnologica, per la quale non a caso è stato richiesto il brevetto, che si limita a potenziare la resa del funzionamento del sistema originale, l'unico in grado di decrittare i segnali codificati. Secondo il collegio di Trento obiettivo della card sarebbe quello di poter racchiudere in un'unica smart card originale più ricevitori in ambito domestico a diposizione di chi aveva sottoscritto un regolare contratto con Sky e aveva quindi ricevuto il via libera per accedere al bouquet di canali concordati e per utilizzare più apparecchi televisivi. Un ascolto "formato famiglia" senza "intrusioni o manipolazioni di sorta" che, si spinge a dire la Corte d'Appello, sarebbe addirittura nell'interesse dell'emittente. Ma Sky non la pensa così e la Corte di Cassazione le dà ragione. Il collegio di piazza Cavour precisa che lo splitter mette i decoder, collegati con altri apparecchi televisivi, nelle condizioni di decifrare direttamente il segnale proveniente dalla parabola. Gli ermellini bollano poi come illogica e contraddittoria l'affermazione dei togati di Trento secondo i quali l'ascolto con lo splitter sarebbe nell'interesse di Skay. "Idea" - spiega - la suprema corte che non si concilia con l'offerta della formula "multi vision" lanciata da Sky nel 2006 per consentire la sottoscrizione di più abbonamenti a prezzi ridotti. Al contrario - conclude la Cassazione - è evidente il danno provocato all'emittente che perde l'occasione di beneficiare di nuovi abbonamenti.



Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 5 luglio 2010 n. 25385 - Presidente Lupo

LA MOLESTIA VIE E-MAIL NON COSTITUISCE REATO.

La molestia via e-mail non è prevista dalla legge come reato. Con una sentenza in punta di codice, la Cassazione punisce con una semplice ammenda un uomo di 41 anni che aveva inviato poste elettroniche a una signora facendo pesanti apprezzamenti sia professionali sia personali sul compagno della destinataria. Gli ermellini si sono dissociati dalla conclusione dei giudici di merito e hanno annullato la precedente condanna, inflitta grazie a un'interpretazione elastica del l'articolo 660 del codice penale che individua solo nel telefono il mezzo elettronico per la molestia. Secondo il giudice di prima istanza la norma non è tassativa ma va letta in funzione dell'evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, con la conseguenza che l'aumento della "gamma delle opportunità intrusive" deve essere messa in relazione "all'espansione delle condotte in grado di integrare l'elemento strutturale della molestia". A sostegno della sua tesi il tribunale ha citato la giurisprudenza di legittimità che ha inserito il citofono tra i mezzi di molestia, basandosi sulla convinzione che nella dizione telefono rientrino tutti i mezzi di comunicazione a distanza, senza contare, avevano concluso i giudici di primo grado, che la mail viene inoltrata tramite telefono. Un ragionamento che i giudici di piazza Cavour apprezzano ma non condividono. Per gli ermellini i giudici di merito sbagliano nell'estendere alla posta elettronica la punibilità prevista per le molestie via telefono, ed errata è anche l'affermazione sulla "la posta elettronica inoltrata col mezzo del telefono" . La Suprema corte lascia il codice per il manuale di elettronica e spiega che la e-mail utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza ma non il telefono "né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincronica di voce e di suoni". Non passa neppure il richiamo alla precedente giurisprudenza che allarga il raggio d'azione al citofono, essendo quest'ultimo, secondo la Cassazione, assolutamente assimilabile al telefono dal punto di vista tecnico. Il paragone calzante - continua invece il Supremo collegio - va fatto con la normale corrispondenza. Per vedere la posta elettronica è infatti necessaria una connessione e l'attivazione di una sessione di consultazione della propria casella elettronica oltre alla volontà di procedere alla lettura del messaggio. Operazioni simili a quelle che si fanno per la tradizionale corrispondenza. Quello che più interessa agli ermellini per escludere il reato è comunque la totale mancanza, a differenza di quanto avviene con la telefonata, di un'interazione tra mittente e destinatario, non esiste inoltre nessuna intrusione del primo nella sfera del secondo. Non basta, precisano gli ermellini, il turbamento del soggetto che riceve il messaggio se mancano gli altri elementi che scattano solo quando il reato viene commesso in pubblico (come previsto sempre dall'articolo 600 del codice penale) o per mezzo del telefono. In tal caso è, infatti, più difficile la difesa dall'intrusione a meno di una disattivazione del servizio con un evidente danno alla libertà di comunicazione sancita dalla costituzione. Per la stessa ragione rientrano nel concetto di molestie anche gli sms.



Corte di Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 30 giugno 2010 n. 24510 - Presidente Chieffi

SI CONFIGURA IL REATO DI CESSIONE SE L'USO DI GRUPPO E' DESTINATO A NON CONSUMATORI.

L'iniziazione alla droga fa scattare il reato di cessione ed esclude l'uso di gruppo. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24432 depositata il 28 giugno 2010 chiarisce i confini entro i quali si può parlare di uso di gruppo nel caso di consumo di stupefacenti da parte di più persone. Nel caso analizzato l'imputato aveva somministrato alcool e cocaina a tre ragazze minorenni con lo scopo di fargli compiere e subire atti sessuali. Una situazione, in cui il reato configurato è la cessione, l'uomo era infatti - spiega il collegio di piazza Cavour - in un rapporto di "estraneità e diversità" rispetto a coloro a cui forniva la droga. Non era dunque importante la mancanza dell'elemento della codetenzione dal momento che - conclude la suprema corte - si può parlare di uso di gruppo anche nel caso gli stupefacenti, pur detenuti da una sola persona, siano consumati da soggetti che li assumono abitualmente.



Corte di Cassazione - Sezione VI - Sentenza 28 giugno 2010 n. 24432 - Presidente Di Virginio