RISPONDE DI LESIONI VOLONTARIE IL PADRE CHE STRATTONA LA FIGLIA CHE LO RESPINGE PROVOCANDOLE, SENZA VOLERLO, IL COLPO DI FRUSTA.

Con la sentenza n. 35075 depositata nella cancelleria il 29 settembre 2010, la Corte Suprema di Cassazione, ha confermato la condanna per lesioni volontarie di un genitore che, recatosi in vista alla figlia minore presso l’ex coniuge e vistosi respingere nell’abbraccio dalla bambina, ha strattonato violentemente la figlia provocandole uno shock emotivo ed un cosiddetto “colpo di frusta” alle vertebre cervicali. La Corte ha precisato che non è sufficiente per escludere la configurabilità del reato di lesioni volontarie l’assenza della specifica intenzione di far del male alla minore opposta dall’uomo attesa l’indubitabile coscienza e volontarietà dello strattonamento e, dunque, del porre in essere nei confronti del minore “un atto di violenza idoneo a provocare quel "colpo di frusta", che è notoriamente la frequente conseguenza di una sollecitazione delle vertebre cervicali dovuta alla forzata oscillazione del capo”.

Corte di Cassazione – V Sezione penale – sentenza 29 settembre 2010 n. 35075 – Presidente Ambrosini