Mercoledì 7 gennaio 2015
Ammissibilità della fideiussione a tempo: sussiste anche se il rapporto garantito e' un mutuo ipotecario di durata superiore.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Con la sentenza n. 27531, depositata il 30 dicembre 2014, la terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Salmè - Est. Rubino) ha reso un interessante arresto giurisprudenziale (raramente occupatasene in precedenza) in tema di ammissibilità della fideiussione temporalmente limitata ad una durata inferiore rispetto a quella del rapporto garantito.
Dopo di aver escluso in via preliminare la violazione di legge da parte della corte di merito partenopea in ordine alle regole dell'ermeneutica contrattuale relativamente alla clausola, invocata dai fideiussori per sottrarsi alla propria personale escussione, di estensione della garanzia sino alla durata della carica da essi rivestita di amministratori della società debitrice garantita (con ricorso, nel dubbio propugnato dall'istituto bancario, finanche alla regola della interpretazione oggettiva, di cui all'art. 1367 c.c., secondo la quale la clausola deve essere interpretata nel senso che possa avere un qualche effetto anzicchè in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno), la Suprema Corte ha statuito che deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito.
Il giudice di legittimità ha spiegato che la fideiussione temporalmente limitata rispetto alla durata del rapporto garantito "sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell'art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale" risultando illegittima, viceversa, la opposta possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, eventualità sanzionata, appunto dall'art. 1941, terzo comma, c.c., con la riconduzione della garanzia fideiussoria alle medesime condizioni della obbligazione principale.
Tale principio, conclude la Corte di legittimità, deve trovare applicazione anche di fronte alla peculiarità di mutuo ipotecario del rapporto garantito che "ha di particolare, rispetto ai rapporti di durata di solito garantiti con fideiussione, che l'esborso di denaro dal creditore al debitore viene sostenuto interamente all'inizio del rapporto, e l'obbligazione restitutoria sorge per l'intero al momento della conclusione stessa del contratto, anche se la restituzione viene dilazionata nel tempo secondo un piano di ammortamento" ogni qualvolta in cui, durante il periodo di prestazione della garanzia fideiussoria temporalmente limitata, il piano di ammortamento sia stato rispettato e l'inadempimento si sia verificato soltanto dopo la scadenza fissata della garanzia.
Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 30 dicembre 2014 n. 27531
Dopo di aver escluso in via preliminare la violazione di legge da parte della corte di merito partenopea in ordine alle regole dell'ermeneutica contrattuale relativamente alla clausola, invocata dai fideiussori per sottrarsi alla propria personale escussione, di estensione della garanzia sino alla durata della carica da essi rivestita di amministratori della società debitrice garantita (con ricorso, nel dubbio propugnato dall'istituto bancario, finanche alla regola della interpretazione oggettiva, di cui all'art. 1367 c.c., secondo la quale la clausola deve essere interpretata nel senso che possa avere un qualche effetto anzicchè in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno), la Suprema Corte ha statuito che deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito.
Il giudice di legittimità ha spiegato che la fideiussione temporalmente limitata rispetto alla durata del rapporto garantito "sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell'art. 1941 secondo comma c.c. che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale" risultando illegittima, viceversa, la opposta possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, eventualità sanzionata, appunto dall'art. 1941, terzo comma, c.c., con la riconduzione della garanzia fideiussoria alle medesime condizioni della obbligazione principale.
Tale principio, conclude la Corte di legittimità, deve trovare applicazione anche di fronte alla peculiarità di mutuo ipotecario del rapporto garantito che "ha di particolare, rispetto ai rapporti di durata di solito garantiti con fideiussione, che l'esborso di denaro dal creditore al debitore viene sostenuto interamente all'inizio del rapporto, e l'obbligazione restitutoria sorge per l'intero al momento della conclusione stessa del contratto, anche se la restituzione viene dilazionata nel tempo secondo un piano di ammortamento" ogni qualvolta in cui, durante il periodo di prestazione della garanzia fideiussoria temporalmente limitata, il piano di ammortamento sia stato rispettato e l'inadempimento si sia verificato soltanto dopo la scadenza fissata della garanzia.
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