LE SEDI DEI CONSOLATI ESTERI IN ITALIA NON GODONO DEL PRINCIPIO DELL'EXTRATERRITORIALITA'.

Con una pronuncia molto interessante per l'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, la sentenza n. 35633 depositata in cancelleria il 4 ottobre 2010, la V Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha statuito il principio secondo cui per i fatti commessi da stranieri (non qualificati) all’interno di un consolato estero in Italia trova applicazione la legge dello Stato italiano, che quel consolato ospita per propria concessione, stabilendo che “la legge penale da osservare nei locali, anche inviolabili, di un consolato estero in Italia è, e resta anche dopo la Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio di questo Stato, quali siano le norme dello Stato ospitato, indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche”. Pertanto, prosegue la Corte, non può invocarsi il principio di extraterritorialità della sede consolare da parte del cittadino straniero che, non esercitando funzioni diplomatiche, commetta reati all'interno di un consolato estero, in  ragione della considerazione che dalla immunità degli addetti al consolato alle funzioni relative e dalla inviolabilità dei locali strettamente riservati all’esercizio delle funzioni diplomatiche non discende affatto la extraterritorialità dei consolati. Nella fattispecie, i quattro cittadini turchi di nazionalità curda penetrati all'interno del consolato greco a Firenze che, a seguito di una manifestazione per l'arresto di un noto leader del PKK, hanno rinchiuso nel suo ufficio il console ed altri diplomatici, costringendoli ad inviare un fax al primo ministro greco, sono stati riconosciuti colpevoli dalla Suprema Corte del reato di sequestro di persona.

Corte Suprema di Cassazione - V Sezione Penale - sentenza 4 ottobre 2010 n. 35663 - Presidente Calabrese