LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI SOCCOMBENZA RECIPROCA NEL GIUDIZIO CON PLURALITA' DI DOMANDE CONTRAPPOSTE.

Venerdì 20 marzo 2020

La regolamentazione delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca nel giudizio con pluralità di domande contrapposte. 


La Suprema Corte è intervenuta, con la pronuncia n. 1269, depositata il 21.01.2020, (VI Sezione civile, Pres. De Stefano, Rel. Iannello) sulla regolamentazione delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca nel giudizio con domande giudiziali contrapposte, ossia nel giudizio in cui la domanda attrice sia parzialmente accolta, ovvero, in caso di pluralità di domande, una o più domande attrici siano rigettate o parzialmente accolte, e, viceversa, per la domanda (o la pluralità di domande) di parte convenuta.

La Corte ha chiarito la diversità dei principi su cui deve fondarsi il governo delle spese di lite nei vari casi di accoglimento parziale della domanda giudiziale proposta.

In ipotesi di accoglimento parziale dell'unica o della pluralità di domande attrici proposte nel giudizio in cui non sia contrapposta una o più domande riconvenzionali, la regolamentazione delle spese di lite, salva la facoltà (e non dell'obbligo) di cui al II comma dell'art. 92 c.p.c. di compensazione integrale, deve fondarsi sul principio della causalità, con la conseguenza dell'imposizione a carico del convenuto delle spese sia in caso di compensazione parziale (relativamente alla parta non compensata) sia in caso di condanna integrale, nonostante il parziale "rigetto" della domanda, unica o plurima, attrice, ma mai a carico dell'attore parzialmente vittorioso (secondo il principio espresso da Cass. 19.10.2016, n. 21069, ribadito da Cass. 23.01.2018, n. 1572).

Nella ipotesi, invece, di accoglimento parziale dell'unica o della pluralità di domande attrici proposte nel giudizio in cui siano state contrapposte una o più domande riconvenzionali, la regolamentazione delle spese di lite, salva sempre la facoltà di cui al II comma dell'art. 92 c.p.c. di compensazione integrale, deve fondarsi sul principio della ponderazione del valore delle domande parzialmente accolte talchè individuare la parte "maggiormente soccombente" avuto riguardo al valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non il valore delle domande rispettivamente rigettate), con la conseguenza dell'imposizione delle spese, sia in caso di compensazione parziale (relativamente alla parta non compensata) sia in caso di condanna integrale, a carico della parte maggiormente soccombente, attore o convenuto, secondo il principio dianzi richiamato. 

E, infatti, "poichè l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell'art. 92 implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte".

Nel caso di specie, in materia di contratti al consumo, la Corte ha condannato la società telefonica resistente al pagamento delle spese di lite di tutti e tre i gradi del giudizio.  

Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione 21.01.2020 n. 1269.