IL LAVORATORE CHE HA RICHIESTO I BENEFICI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NON PUO' IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO.

Con la sentenza n. 20358 del 28 settembre 2010, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha statuito che la richiesta da parte dei lavoratori licenziati di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, implicando, ai sensi della normativa regolamentare di cui al D.M. 28 aprile 2000 n. 158, la rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, rende inammissibile l'impugnativa del licenziamento atteso che la rinuncia espressa al preavviso ed alla relativa indennità, indefettibile presupposto per la richiesta di accesso ai benefici previsti dal Fondo, "sono considerate dalla normativa in esame come accettazione dell'anticipata risoluzione del rapporto" con conseguente preclusione di un successivo ripensamento e della impugnativa del recesso del datore di lavoro.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza 28 settembre 2010 n. 20358 - Presidente Roselli