L'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO TRIBUTARIO NON PUO' TROVARE INGRESSO IN SEDE PENALE.

Martedì 24 febbraio 2015

L'accertamento presuntivo tributario non può trovare ingresso in sede penale.


La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 6823 depositata il 17 febbraio 2015, ha stabilito che l'accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, non può trovare ingresso in sede penale, in quanto il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria.

In tema di superamento della soglia di punibilità, stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000, per la configurabilità del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con conseguente evasione d'imposte, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi od anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria. Inoltre, in sede penale, il giudice non può applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l'onere probatorio a carico dell'imputato, dovendo, invece, procedere d'ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente anche mediante il ricorso a presunzioni di fatto.


Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 17 febbraio 2015 n. 6823