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L'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO TRIBUTARIO NON PUO' TROVARE INGRESSO IN SEDE PENALE.

Martedì 24 febbraio 2015

L'accertamento presuntivo tributario non può trovare ingresso in sede penale.


La Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 6823 depositata il 17 febbraio 2015, ha stabilito che l'accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, non può trovare ingresso in sede penale, in quanto il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria.

In tema di superamento della soglia di punibilità, stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000, per la configurabilità del reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con conseguente evasione d'imposte, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi od anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria. Inoltre, in sede penale, il giudice non può applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l'onere probatorio a carico dell'imputato, dovendo, invece, procedere d'ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente anche mediante il ricorso a presunzioni di fatto.


Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 17 febbraio 2015 n. 6823

IN MATERIA (SOPRATTUTTO) DI OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE LA CONTUMACIA DELLA P.A. ESCLUDE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.

Giovedì 15 gennaio 2015

In materia (soprattutto) di opposizione a sanzioni amministrative la contumacia della P.A. esclude la compensazione delle spese di lite.


Con l'ordinanza n. 373, depositata il 13 gennaio 2015, la sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Iacobellis - Est. Caracciolo), nel ribadire il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui poiché ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta cosi da renderne necessario l'accertamento giudiziale, ha precisato che, tanto più in materia di riscossione coattiva di crediti per sanzioni amministrative, al fine di non ribaltare sul cittadino il costo dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione, non può avere alcun rilievo, ai fini della condanna alle spese di lite, la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva (condotta neutra inidonea ad attribuire valenza di esclusione del dissenso o addirittura di adesione all'avversa richiesta). Dovendosi, semmai, considerare tale condotta espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale.

Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione 13 gennaio 2015 n. 373    

IN CASO DI IRREPERIBILITA' RELATIVA E' NULLA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA EQUITALIA SE NON VIENE SPEDITA LA SECONDA RACCOMANDATA.

Martedì 25 novembre 2014

In caso di irreperibilità relativa è nulla la notifica della cartella Equitalia se non viene spedita la seconda raccomandata.



Le notifiche delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia sono sempre al centro di spinose questioni e sorgono sempre più contrasti in merito alla loro presunta regolarità. 

Questa volta sotto accusa è la questione relativa alle notifiche fatte da Equitalia in caso di irreperibilità del destinatario.

La Corte Costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi sul punto, con la sua nota sentenza n. 3/2010 e con la sentenza della Corte Costituzionale n° 258 del 2012, le quali hanno stabilito che la notifica della cartella è da considerarsi perfezionata a norma dell’art. 140 c.p.c. e non a norma dell’art. 139 c.p.c. e, quindi, tutte le notifiche delle cartelle saranno da considerare validamente notificate solo nel caso in cui Equitalia dimostri che ha eseguito tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.

Ebbene, pochi giorni fa, anche la Cassazione ha depositato un’ ordinanza del tutto uniforme ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, ovvero l’ordinanza n. 23100/2014.

In caso di irreperibilità relativa del destinatario (cioè quando il suo luogo di domicilio è conoscibile), la procedura da seguire è la seguente:
- Deposito della copia presso casa Comunale,
- Affissione dell’avviso del deposito sulla porta di residenza
- ed, infine, invio di una nuova raccomandata al contribuente in cui gli viene comunicato che l’atto è stato depositato presso la Casa Comunale.

L’iter deve essere rispettato rigorosamente, dato che, tutti e tre i punti sopra menzionati, hanno caratteristiche essenziali e, come tali, condizionano l’efficacia giuridica della notifica stessa.

Riepilogando, al fine di essere chiari, affinché la notifica della cartella possa essere considerata valida, è essenziale l’invio dell’ultima raccomandata al fine di notiziare il contribuente dell’avvenuto deposito presso la Casa Comunale.

Per dimostrate poi la regolarità del procedimento posto in essere, Equitalia deve allegare alla cartella di pagamento l’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.

Nel caso in cui ci sia stata omissione degli adempimenti previsti dalla legge, la conseguenza è la nullità della notificazione e l'omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'avviso di deposito, non sana la notifica neanche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse venuto a conoscenza dell'atto in altra modalità.


Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione 30.10.2014, n. 23100

PERDE IL BENEFICIO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PRIMA CASA CHI TRASFERISCE LA PROPRIETA’ A MOGLIE E FIGLI A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE.


La Corte Suprema di Cassazione, con la pronuncia n. 2263 depositata il 3 febbraio 2014, nel ribaltare la decisione delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado liguri, ha stabilito, sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che nella ipotesi di trasferimento della proprietà dell’immobile, acquistato beneficiando delle agevolazioni fiscali per la prima casa, prima del quinquennio prescritto, l’originario acquirente decade dal beneficio pur se il trasferimento è operato in favore della moglie (e, nella specie, della figlia) per effetto dei patti contenuti nell’accordo per la separazione consensuale dei coniugi.
La questione ha fatto conseguire alla decisione della Suprema Corte una connotazione di singolarità, atteso il regime fiscale riservato in generale dalla legge a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi e conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi. In vero, come noto, il trasferimento immobiliare operato per effetto delle pattuizioni intercorse in sede di separazione consensuale dei coniugi o di divorzio soggiace ad un regime di esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (in origine stabilito dall’articolo 19 delle legge n. 74/1987 solo per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e poi esteso anche al procedimento di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale).
La stessa Suprema Corte, nella decisione oggetto del nostro esame, pur riconoscendo, ai trasferimenti immobiliari fra coniugi che siano effetto dell’accordo di separazione personale, una funzione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza coniugale, escludendo espressamente la caratteristica delle attribuzioni corrispettive della vendita ovvero liberali della donazione, conclude, tuttavia, nel ravvisare, e ad essa dare preminente rilievo fiscale, l’espressa volontà del cedente di trasferire l’immobile (pur se, si noti, tale volontà  acquista la sua piena efficacia per effetto del provvedimento di omologazione del Tribunale).
Pertanto, anche per l’omologato trasferimento immobiliare “solutorio-compensativo” infraconiugale, ove venga effettuato prima del decorso del quinquennio dall’acquisto della “prima casa” e non venga seguito, entro un anno, da un successivo acquisto, il coniuge cedente decade dai benefici fiscali goduti.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – sentenza 3 febbraio 2014 n. 2263 – Presidente Merone – Estensore Sambito 

GLI STUDI DI SETTORE NON SI APPLICANO AL PRATICANTE AVVOCATO.

Con la sentenza n. 19951 depositata il 21 settembre 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità dell'applicazione degli studi di settore ai praticanti avvocato. La Corte ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda, "è illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita iva, perchè siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice della produzione di reddito". La V Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che l'applicazione dei parametri per l'accertamento dei redditi è prevista dalla legge come presunzioni semplici, ribadendo il principio statuito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26635 del 18 dicembre 2009 secondo cui "la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica".

Corte di Cassazione - V Sezione civile - sentenza 21 settembre 2010 n. 19951 - Presidente Altieri

IL CONTRIBUENTE NON E' SOGGETTO A SANZIONI PER LE OMISSIONI DEL FISCALISTA

Con la sentenza n. 25136, depositata in cancelleria il 30 novembre 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio che non deve essere tenuto al pagamento delle sanzioni per l'omessa presentanzione della dichiarazione dei redditi e per il mancato versamento delle imposte il contribuente che dimostri la responsabilità del professionista a cui ha affidato la contabilità, denunciandolo all'autorità giudiziaria.