Giovedì 15 gennaio 2015
In materia (soprattutto) di opposizione a sanzioni amministrative la contumacia della P.A. esclude la compensazione delle spese di lite.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Con l'ordinanza n. 373, depositata il 13 gennaio 2015, la sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Iacobellis - Est. Caracciolo), nel ribadire il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui poiché ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta cosi da renderne necessario l'accertamento giudiziale, ha precisato che, tanto più in materia di riscossione coattiva di crediti per sanzioni amministrative, al fine di non ribaltare sul cittadino il costo dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione, non può avere alcun rilievo, ai fini della condanna alle spese di lite, la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva (condotta neutra inidonea ad attribuire valenza di esclusione del dissenso o addirittura di adesione all'avversa richiesta). Dovendosi, semmai, considerare tale condotta espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale.
Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione 13 gennaio 2015 n. 373
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