PERDE IL BENEFICIO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PRIMA CASA CHI TRASFERISCE LA PROPRIETA’ A MOGLIE E FIGLI A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE.


La Corte Suprema di Cassazione, con la pronuncia n. 2263 depositata il 3 febbraio 2014, nel ribaltare la decisione delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado liguri, ha stabilito, sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che nella ipotesi di trasferimento della proprietà dell’immobile, acquistato beneficiando delle agevolazioni fiscali per la prima casa, prima del quinquennio prescritto, l’originario acquirente decade dal beneficio pur se il trasferimento è operato in favore della moglie (e, nella specie, della figlia) per effetto dei patti contenuti nell’accordo per la separazione consensuale dei coniugi.
La questione ha fatto conseguire alla decisione della Suprema Corte una connotazione di singolarità, atteso il regime fiscale riservato in generale dalla legge a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi e conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi. In vero, come noto, il trasferimento immobiliare operato per effetto delle pattuizioni intercorse in sede di separazione consensuale dei coniugi o di divorzio soggiace ad un regime di esenzione “dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (in origine stabilito dall’articolo 19 delle legge n. 74/1987 solo per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e poi esteso anche al procedimento di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale).
La stessa Suprema Corte, nella decisione oggetto del nostro esame, pur riconoscendo, ai trasferimenti immobiliari fra coniugi che siano effetto dell’accordo di separazione personale, una funzione “solutorio-compensativa” di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza coniugale, escludendo espressamente la caratteristica delle attribuzioni corrispettive della vendita ovvero liberali della donazione, conclude, tuttavia, nel ravvisare, e ad essa dare preminente rilievo fiscale, l’espressa volontà del cedente di trasferire l’immobile (pur se, si noti, tale volontà  acquista la sua piena efficacia per effetto del provvedimento di omologazione del Tribunale).
Pertanto, anche per l’omologato trasferimento immobiliare “solutorio-compensativo” infraconiugale, ove venga effettuato prima del decorso del quinquennio dall’acquisto della “prima casa” e non venga seguito, entro un anno, da un successivo acquisto, il coniuge cedente decade dai benefici fiscali goduti.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – sentenza 3 febbraio 2014 n. 2263 – Presidente Merone – Estensore Sambito