LEGITTIMA LA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO SE IL CONIUGE ONERATO PAGA ANCHE IL MUTUO.

Legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie separata se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale a lei assegnata. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 15333 depositata il 25 giugno 2010 che ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva ridotto a ducento euro l'assegno di originari quattrocento euro concesso dal tribunale. Secondo la Cassazione la decurtazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettamente giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna.



Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 25 giugno 2010 n. 15333 - Presidente Luccioli