Rischia la sanzione della censura l'avvocato che dopo aver rinunciato al mandato professionale di un consorzio per la gestione degli acquedotti invia allo stesso una diffida nella qualità di difensore del Comune in una controversia per l'affidamento degli impianti e le opere destinate alla distribuzione idrica. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 14617/2010 che ha confermato la condanna inflitta al professionista dal Consiglio nazionale forense che ha ritenuto non soltanto potenziale il conflitto di interessi tra il nuovo e il vecchio cliente.
Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 17 giugno 2010 n. 14617 - Presidente Carbone