La tassa sul lusso imposta dalla regione sardegna ai turisti che attraccano nei porti dell'isola o atterrano nei suoi aereoporti con velivoli privati è incostituzionale. Questa la decisione presa oggi dalla corte costituzionale con la sentenza 216. Un giudizio che la Consulta aveva sospeso in attesa delle risposte della Corte di Giustizia a cui, per la prima volta nella sua storia, si era rivolta ponendo delle questioni pregiudiziali per valutare la conformità della legge regionale con la normativa europea. Dubbi che Lussemburgo ha sciolto il 17 novembre scorso con la sentenza C-196/2008, bocciando il provvedimento adottato dalla regione perché in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione e con la libera concorrenza. Il giudice delle leggi fa oggi proprie le motivazioni fornite allora dalla Corte di Giustizia. La violazione del principio di libera circolazione dei servizi deriva dal carattere trasfrontaliero della tassa che va ad incidere sui servizi offerti da imprese locali a cittadini o aziende di altri stati membri. La disparità di trattamento nell'imposizione del tributo risparmiava i residenti "pesando" così sui costi finali del servizio che poteva essere offerto a condizioni economiche più competitive dagli imprenditori stabiliti in sardegna. La legge - sottolineano i giudici - non può essere giustificata, come avvenuto, dall'obiettivo di utilizzare le maggiori entrate per interventi in favore dell'ambiente, dal momento che tutte le barche e gli aerei inquinano, compresi quelli dei residenti, con la tassa la regione sardegna ha dunque rinunciato anche a un maggiore gettito fiscale, creando inoltre un effetto discorsivo della concorrenza attraverso un trattamento fiscale che premiava i residenti. La Consulta dichiara dunque il contrasto del provvedimento regionale con l'articolo 117 primo comma della costituzione, in quanto incompatibile con norme comunitarie di efficacia diretta che costituiscono il parametro per valutare la legittimità cosituzionale.
Corte Costituzionale sentenza 17 giugno 2010 n. 216 - Presidente Amirante