L'IMMIGRATO CLANDESTINO ESPULSO NON PUO' ESSERE CONDANNATO PER LA PERMANENZA ILLEGALE SE NON HA I MEZZI PER RIENTRARE NEL PROPRIO PAESE.

Con la sentenza n. 34245 depositata in cancelleria il 23 settembre 2010, la I Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "la sussistenza di una condizione di oggettiva e indiscutibile indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto del titolo di viaggio per l'allontanamento obbligato" costituisce una esimente del reato di permanenza illegale nel territorio italiano perpetrato dall'immigrato destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione, stabilendo che non può essere condannato per tale reato il clandestino che non ha i mezzi per procurarsi il denaro necessario per fare rientro nel proprio paese.

Corte di Cassazione - I Sezione penale - sentenza 23 settembre 2010 n. 34245 - Presidente Giordano

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