ILLEGITTIMA LA REVOCA DEI SUSSIDI ECONOMICI AGLI IMMIGRATI ANCHE IN ASSENZA DELLE NECESSARIE RISORSE.

Con la sentenza n. 6353 depositata il 21 settembre 2010 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha stabilito che i sussidi economici agli immigrati con regolare permesso di soggiorno, anche se in scadenza, non possono essere revocati per la scarsità delle risorse economiche. Posta, infatti, l'equiparazione al cittadino italiano  dell'extracomunitario con permesso di soggiorno di almeno un anno, il beneficio economico deve essere riconosciuto anche in assenza delle necessarie risorse economiche da parte dell'ente erogatore, sulla scorta del principio secondo cui in tali evenienze debbono essere modificati i criteri di accesso al beneficio o di altro genere "ma non limitando la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in contrasto con previsioni normative e regolamentari". Il TAR ha, conseguentemente, dichiarato la illegittimità del provvedimento del Comune di Milano di revoca del sussidio integrativo al minimo vitale precedentemente riconosciuto ad una donna immigrata con permesso di soggiorno in scadenza ad aprile 2011 ed invalida al 46%.

TAR Lombardia - sentenza 21 settembre 2010 n. 6353 - Presidente De Carlo

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