Lunedì 22 dicembre 2014
Impedire al coniuge l'esercizio della potestà genitoriale sul minore integra il reato di sottrazione di persona incapace.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
La Corte Suprema di Cassazione, VI Sezione penale, con la sentenza n. 33452 pubblicata il 29 luglio 2014 (Presidente De Roberto - Rel. De Amicis) ha statuito, confermando la decisione dei giudici di merito dei precedenti gradi di giudizio, che risponde del delitto di sottrazione di persona incapace il genitore che, senza il consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dall'art. 574 del codice penale che sanziona la fattispecie criminosa con la pena della reclusione sino a tre anni.
Spiega il giudice di legittimità che, ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa di cui alla norma in esame, è necessario che, per effetto, della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso - temporaneamente o definitivamente - impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale, occorrendo che l'agente interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua potestà.
La Suprema Corte precisa, infine, che il contenuto dell'illecito ruota, oltre che su una compromissione degli affetti familiari, sulla capacità della condotta di pregiudicare in misura rilevante la funzionalità propria della potestà dall'ordinamento riconosciuta al genitore, escludendosi, di conseguenza, la configurabilità solo allorquando la sottrazione sia durata pochi istanti ovvero per un tempo limitato che nessuno degli interessi coinvolti possa considerarsi seriamente compromesso.
Vai alla sentenza della Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, 29 luglio 2014 n. 33452
Spiega il giudice di legittimità che, ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa di cui alla norma in esame, è necessario che, per effetto, della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso - temporaneamente o definitivamente - impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale, occorrendo che l'agente interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua potestà.
La Suprema Corte precisa, infine, che il contenuto dell'illecito ruota, oltre che su una compromissione degli affetti familiari, sulla capacità della condotta di pregiudicare in misura rilevante la funzionalità propria della potestà dall'ordinamento riconosciuta al genitore, escludendosi, di conseguenza, la configurabilità solo allorquando la sottrazione sia durata pochi istanti ovvero per un tempo limitato che nessuno degli interessi coinvolti possa considerarsi seriamente compromesso.
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