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L'ATTO IDONEO AD INTEGRARE IL PATRIMONIO SOCIALE ESCLUDE IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

Mercoledì 18 febbraio 2015

L'atto idoneo ad integrare il patrimonio sociale esclude il reato di bancarotta fraudolenta.


La Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, con la sentenza n. 6408 depositata il 13 febbraio 2015, ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 216, I comma, n. 1, l. fall., in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso. Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.
La Corte Suprema ha, dunque, censurato la affermazione dei giudici di merito secondo cui il deliberato aumento di capitale non esclude la configurabilità della condotta illecita tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell'impresa, atteso che tale affermazione non affronta il cuore della questione giuridica in ordine alla necessità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all'atto del compimento dell'attività antidoverosa.


Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 13 febbraio 2015 n. 6408

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, NASCE UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE.

Mercoledì 18 febbraio 2015

Per la composizione della crisi da sovraindebitamento, nasce una nuova figura professionale.

La crisi economica che, ormai, da qualche anno, attanaglia la nostra Società, può essere volano di nuove strategie professionali ed, in tale solco, si inserisce la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015 del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, riguardante la composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore.
Il provvedimento, di fatto, apre nuovi scenari per i cittadini e le imprese in difficoltà economica, offrendo un valido, quanto efficace, strumento per ripianare le situazioni debitorie passive.
Ed è proprio in questi nuovi spazi che viene richiesta la preparazione e la professionalità degli Avvocati che, di conseguenza, vedono ampliarsi, in maniera esponenziale, i possibili ambiti di intervento, con possibilità di beneficiarne anche economicamente.
Indubbiamente nasce una nuova figura professionale che attrarrà soprattutto – ma non solo - quegli avvocati che normalmente si occupano di recupero crediti, esecuzioni, procedure concorsuali e fallimenti, avendo maturato una certa esperienza nel campo.
Il provvedimento in questione si pone nella scia di quanto statuito nella riforma della disciplina sulle procedure concorsuali del 2005.
Il fallito, infatti, poteva ricorrere alla cosiddetta esdebitazione, al fine di cancellare la globalità delle situazioni debitorie, seppure non soddisfatte all’esito dalla liquidazione dell’attivo della procedura concorsuale.
Il pregio della norma era quello di riconoscere al soggetto, ottenuta l’esdebitazione, la possibilità di ricominciare la “propria vita commerciale”, senza il fardello dei debiti pregressi: una sorta di new deal.
Ma vuoi per volontà di poteri forti, vuoi per scarsa conoscenza, l’istituto era stato posto nel “dimenticatoio”, anche grazie al fatto che lo stesso si applicava solo ai soggetti previsti dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.
Per colmare appunto questa lacuna che il Legislatore è intervenuto, con la legge  n.3/2012, (modificata dal d.l. 179/2012 convertito nella legge 221/2012): nasce, quindi, la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
La ratio legis è quella di evitare che, dal sovraindebitamento, scaturisca il cd. marchio di infamia “di debitore a tempo indeterminato”.
Tale base normativa è stato completata dalla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n° 202/2014 , con la quale è stata disposta l’istituzione, presso il Dicastero di via Arenula, del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
A tale registro potranno essere iscritti, di diritto, anche gli Avvocati, sia singolarmente che facenti parte di uno studio associato.
L’iscrizione deve avvenire con la presentazione di una semplice domanda.
Al registro verranno ammessi i soggetti purché muniti dei requisisti formativi e di esperienza richiesti dal Ministero.
Quest’ultimo provvederà a curare la formazione, l’aggiornamento, la sospensione, la cancellazione, nonché le tabelle sui compensi e sui rimborsi spettanti.
L’Avvocato o l’Organismo, oltre ad essere tenuto al rispetto della riservatezza delle parti, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa.
I compensi, d’altro canto, saranno rapportati all’ammontare delle somme realizzate, al numero dei creditori, al passivo che risulterà dall’accordo presentato ed alla complessità affrontata.
Per i primi tre anni, secondo quanto disposto dal decreto, gli Avvocati saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento biennale su temi concorsuali, sempre che dimostrino l’effettiva nomina in almeno quattro procedure fallimentari.
Il decreto, entrato in vigore il 28 gennaio 2015, deve essere di conseguenza  letto come una opportunità per ampliare le fette del mercato di competenze spettanti agli Avvocati.
Ma vediamo qual è il ruolo che, in concreto, spetta a noi legali.
Il debitore che si trovi in sovraindebitamento può proporre ai propri creditori, grazie all’intermediazione degli organismi di composizione della crisi e, quindi, con l’aiuto degli Avvocati,  un accordo di ristrutturazione e rientro dei debiti.
Lo scopo è di assicurare il rientro per chi gode di crediti impignorabili, ex art. 545 c.p.c.,  attraverso un dettagliato piano che differenzi i vari crediti, classificando anche le garanzie prestate  ed il modo in cui si intende procedere alla vendita dei beni (ex art. 7 co. 1).
Inoltre, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un professionista che, su nomina del Giudice, provveda alla custodia, alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato.
Il Legislatore, tuttavia, ha previsto alcuni limiti all’accesso a tale procedura, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni per scopi meramente dilatori. 
L’Art. 7. co. 2, infatti, stabilisce che “la proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale”.
La proposta di rientro debitoria deve essere presentata al Tribunale di residenza o presso la sede principale del debitore ed è a cura del professionista incaricato, facente parte dell’Organismo di composizione della crisi.
Nella fase prodromica alla presentazione dell’accordo,  graverà, quindi, sugli Avvocati, l’onere di procedere ad una specifica, quanto dettagliata ricostruzione:
- della situazione fiscale globale, indicando i contenziosi pendenti;
- dell’elenco di tutti i creditori ed i loro crediti;
- della situazione patrimoniale del debitore, nonché la ricostruzione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dei redditi degli ultimi tre anni;
- deve essere presentata una certificazione di garanzia del piano, sulla falsa riga degli attestati forniti dalle società di revisione;
- nonché l’indicazione delle spese per mantenere il debitore e la sua famiglia.
Gli Avvocati membri dell’Organismo di composizione della crisi dovranno indicare,  inoltre, le ragioni che hanno portato all’indebitamento e lo studio di fattibilità, indicando eventuali possibili inadempienze agli obblighi.
Si dovrà stilare un rapporto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, indicando gli atti del debitore impugnati dai creditori ed il giudizio sulla attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.
Il deposito della proposta di accordo sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.
Il Giudice, quindi, fisserà con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori ed ordinando, in caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto.
Fino a che il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
I creditori  devono far pervenire all’Organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta con il consenso alla proposta.
La mancata presentazione deve essere intesa alla stregua del principio del silenzio assenso.
L’accordo deve essere sottoscritto con almeno il 60% dei creditori, mentre quelli muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza.
L’accordo, una volta raggiunto, deve essere omologato dal Giudice e pubblicato ed è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità.
I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Infine, la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo e gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti all’azione revocatoria ex art. 67 Legge Fallimentare.

NULLA LA DELIBERA DELLA SOCIETA' DI CAPITALE ESTRANEA ALL'OGGETTO SOCIALE ANCHE SE ADOTTATA ALL'UNANIMITA'.

Con la sentenza n. 20957 depositata il 4 ottobre 2010, la terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha statuito il principio che, in tema di società di capitali, è nulla la deliberazione che autorizzi un atto estraneo all’oggetto sociale e che abbia come conseguenza la destabilizzazione del capitale sociale anche se adottata all’unanimità di tutti i soci rappresentanti il capitale sociale nella sua interezza. Tanto, sulla scorta della considerazione secondo cui “lo scopo sociale corrisponde al limite legale e virtuoso delle imprese” pertanto “l’atto ultra vires compiuto dall’amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullità dell’atto stesso e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica”.

Corte Suprema di Cassazione - III Sezione Civile - sentenza 4 ottobre 2010 n. 20957 - Presidente Trifone

Il testo integrale della sentenza CIR - FININVEST sul lodo Mondadori.

Pubblichiamo il testo integrale (fonte: Il Secolo XIX) della sentenza resa dal Tribunale di Milano - X Sezione Civile - Giudice Unico Dott. Mesiano il 3.10.2009. Il testo, contenuto in 146 pagine, ripercorre in gran parte dei suoi aspetti la famosa "guerra di Segrate" (ma anche i suoi antefatti) ed offre uno spaccato, non certo esaustivo, della società italiana moderna non solo economico e finanziario ma anche politico e sociologico. La sentenza è decisamente interessante, per quel che rileva alla nostra osservazione, per il suo racconto dei fatti processuali. Numerose le procedure descritte sia di tipo giudiziale ed extragiudiziale che stragiudiziale. Dagli accordi di sindacato tra i soci delle s.p.a., di blocco e di voto, alle transazioni ed ai complessi meccanismi di partecipazione societaria, alle procedure giudiziali ed extragiudiziali delle quali si sono interessati i più noti giuristi italiani, dalla procedura di arbitrato irrituale al giudizio di impugnazione del lodo, dai procedimenti di sequestro ante causam ed inaudita altera parte ai giudizi di merito, dai procedimenti penali in tutti i gradi alla valenza degli esiti di questi nei procedimenti civili. Probabilmente uno dei più importanti (per i contenuti di diritto sostanziale e processuale e per il valore economico) processi civili dei nostri tempi deciso da un Giudice Unico. Un interessante occasione di studio giuridico ma anche un momento di partecipazione civile per riflettere e, soprattutto, al di là delle appartenenze fideiste e non, per guardare direttamente dentro i fatti e maturare il proprio personale convincimento in maniera oggettiva ed avulsa da ogni altrui personalistica interpretazione.
Per scaricare, in alcuni minuti, la copia integrale della sentenza (file di 14,8 MB in formato pdf) cliccare qui. 

L’ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA HA COMPORTATO LA CONTESTUALE ABOLITIO CRIMINIS DEL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA CD. IMPROPRIA (EX ART. 236 CO. 2 R.D. 267/1942).

Con la sentenza n. 24468 del 26.02.2009, Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte hanno statuito che l'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto nella legge fallimentare (art. 147 D.Lgs. n. 5 del 2006) hanno determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236, comma secondo, R.D. n. 267 del 1942). Conseguentemente, qualora sia intervenuta condanna definitiva per tale reato, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la relativa sentenza.