L'ATTO IDONEO AD INTEGRARE IL PATRIMONIO SOCIALE ESCLUDE IL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

Mercoledì 18 febbraio 2015

L'atto idoneo ad integrare il patrimonio sociale esclude il reato di bancarotta fraudolenta.


La Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, con la sentenza n. 6408 depositata il 13 febbraio 2015, ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 216, I comma, n. 1, l. fall., in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risultante dagli atti, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso. Con la conseguenza che non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.
La Corte Suprema ha, dunque, censurato la affermazione dei giudici di merito secondo cui il deliberato aumento di capitale non esclude la configurabilità della condotta illecita tenuto conto della destinazione obiettiva di somme per scopi diversi da quelli dell'impresa, atteso che tale affermazione non affronta il cuore della questione giuridica in ordine alla necessità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione, che il pregiudizio per i creditori esista al momento della dichiarazione di fallimento e non all'atto del compimento dell'attività antidoverosa.


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