E' VALIDA LA NOTIFICA DELLA CANCELLERIA AL VECCHIO STUDIO DELL'AVVOCATO CHE NON HA COMUNICATO IL TRASFERIMENTO.

Con la sentenza n. 35868 depositata in cancelleria il 6 ottobre 2010, la V Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso per la cassazione di una sentenza della Corte di Appello di Firenze fondato sulla pretesa inosservanza delle norme processuali per la mancata notifica dell’avviso dell’udienza di appello sia all’imputato che al difensore essendo risultata la notificazione effettuata al precedente studio del difensore abbandonato già da alcuni mesi. La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “è onere del difensore che modifichi la sede dello studio, quale risultante dall'apposito Albo professionale, comunicare alla Cancelleria degli Uffici giudiziari interessati dai procedimenti in cui esplica il suo mandato, il nuovo recapito onde consentire la partecipazione, sua e del suo assistito alla vicenda processuale. L’omesso adempimento di siffatto onere non può concretare patologia processuale, anche in ragione della regola generale di cui all'art. 182, I comma, c.p.p., avendo egli, con la sua negligenza, dato causa al disguido.”

Corte Suprema di Cassazione – V Sezione Penale – sentenza 6 ottobre 2010 n. 35868 – Presidente Ferrua