L'AVVOCATO CHE PROPONE LA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE SBAGLIATO E' SOGGETTO A SANZIONE DISCIPLINARE.

Con la sentenza n. 20773 depositata il 7 ottobre 2010, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della censura inflitta ad un avvocato per l’erronea proposizione di una domanda giudiziale innanzi al giudice ordinario anzicchè quello amministrativo. Il Supremo Collegio ha, infatti, rigettato il ricorso dell’avvocato contro la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (confermata dal CNF) che ha reputato che il legale “nell’assistere un proprio cliente in una vertenza riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra quest’ultimo e la Banca d’Italia, avesse mancato di diligenza e competenza professionale promuovendo la relativa causa dinanzi ad un giudice ordinario, anziché dinanzi al competente giudice amministrativo, ed insistendo in tale iniziativa pur dopo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, con il risultato di esporre il cliente anche al pagamento delle spese processuali”.

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – sentenza 7 ottobre 2010 n. 20773 – Presidente Vittoria