Con la sentenza n. 12261 la Corte di Cassazione ha stabilito che il processo non si interrompe per la cancellazione volontaria dall’albo professionale del difensore. La Corte ha precisato che “la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e non determina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia ad essa)”.