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AFFITTI IN NERO: BOCCIATE E CANCELLATE DALLA CONSULTA LE NORME SANZIONATORIE.


Con la sentenza n. 50 pubblicata il 14 marzo 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, ad esatti tre anni di distanza, per il contrasto con l'art. 76 Cost. (funzione legislativa delegata), bocciando e cancellando, con efficacia retroattiva, le disposizioni di evidente natura sanzionataria ed attributive agli inquilini di vantaggi probabilmente spropositati rispetto alla violazione perpetrata della norma tributaria sulla tardiva registrazione.
Come noto, dal 6 giugno 2011 (sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo) ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati nel termine di legge (trenta giorni dalla stipula), veniva sostituita ex lege la disciplina relativa alla durata ed all'ammontare del canone in seguito alla registrazione da parte dell'inquilino (ma anche del locatore: la norma parla di registrazione tardiva volontaria) oppure d'ufficio. Il comma 8 dell'art. 3 del provvedimento all'esame della Corte Costituzionale prevedeva l'applicazione ipso iure al contratto della durata di quattro anni dalla data di registrazione (rinnovabile ai sensi dell'art. 2, comma I, della legge n. 431/1998) e la determinazione (decorrente sempre dalla data di registrazione) della misura del canone annuo di locazione nel triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento secondo gli indici Istat, salvo che il contratto prevedesse un importo inferiore.
Il comma 9, dell'art. 3 in questione, prevedeva, inoltre, l'applicazione di tale disciplina anche ai contratti di locazione registrati in cui risultava indicato un importo inferiore del canone effettivo (evasione parziale) ovvero nel caso in cui fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio (evasione totale).
La sentenza n. 50/2014 della Consulta cancella, dunque, tali norme seppur per difetto della delega legislativa al Governo.
Gli effetti potrebbere essere dirompenti per tutti i casi in cui tale disciplina sanzionatoria risulterà essere stata applicata.
Le immediate ed evidenti conseguenze sono, infatti, la nullità del contratto di locazione "sostituito" ex lege, con conseguente possibilità per i locatori sanzionati di richiedere la liberazione dell'immobile; ma anche la possibilità per i locatori di richiedere agli inquilini avvantaggiati da tale disciplina sanzionatoria l'indennizzo per arricchimento senza causa da determinarsi ovviamente dal giudice.      

Corte Costituzionale - sentenza 14 marzo 2014 - Presidente  Silvestri - Redattore Grossi  

L'AVVOCATO NON HA DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MATERNITA' IN ALTERNATIVA ALLA MADRE.

La Corte d’Appello di Firenze, nel corso di un gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense avverso una sentenza del Giudice del Lavoro di Firenze di condanna dell’Ente in favore di un avvocato al pagamento dell’indennità di maternità conseguente alla nascita del figlio, ha sollevato innanzi al Giudice delle leggi, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. La Corte Costituzionale, premesso che dall’esame della legislazione e della giurisprudenza richiamate in sentenza “si evince che l’uguaglianza tra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al quale le posizioni del padre e della madre risultano del tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline”, ha chiarito che, relativamente all’indennità di maternità spettante alle avvocati madri, le norme che la disciplinano debbono intendersi poste direttamente a protezione della filiazione biologica, pertanto “oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre”.
L’indennità di maternità dovuta dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense perciò ha carattere indennitario della diminuzione reddituale conseguente alla stato di gravidanza e, pertanto, spettante soltanto alla donna avvocato.

Corte Costituzionale – sentenza 28 luglio 2010 n. 285 - Presidente Amirante


LE RONDE POSSONO ESSERE LEGITTIMAMENTE ISTITUITE MA SOLO CON FUNZIONI DI MONITORAGGIO.

Le "ronde" possono segnalare situazioni che mettono a rischio la sicurezza urbana ma non devono essere impiegate per fronteggiare situazioni di disagio sociale. La Corte costituzionale - con la sentenza n. 226/2010 - salva a metà la disciplina prevista dal "pacchetto sicurezza 2008-2009" che dava il via libera all'impiego dei cittadini volontari non armati per il controllo del territorio. Compiti che la sentenza di oggi limita a funzioni di sicurezza urbana, settore che rientra nella competenza dei sindaci «I poteri esercitabili dai sindaci - si legge nella decisione - non possono che essere quelli finalizzati all'attività di prevenzione e repressione dei reati, e non i poteri concernenti lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza di regioni e province autonome». I sindaci possono quindi avvalersi dell'ausilio di volontari per un'attività di mera osservazione e segnalazione che qualsiasi cittadino potrebbe svolgere attraverso la denuncia di reati perseguibili d'ufficio. Quello che invece le ronde non possono fare, ha precisato la Consulta, è occuparsi di disagio sociale. Una formula che «nella sua genericità» si presta - ha sottolineato il giudice delle leggi - ad abbracciare una vasta platea di ipotesi e emarginazione e difficoltà di inserimento dell'individuo nel tessuto sociale, situazioni di degrado che possono avere come conseguenza anche atti criminali e che reclamano interventi ispirato a finalità di politica sociale riconducibili alla materia dei "servizi sociali" appartenente alla competenza legislativa regionale residuale. L'obiettivo di monitorare e porre rimedio al disagio sociale non può rientrare dunque tra le funzioni delle ronde.

Corte Costituzionale - Sentenza 24 giugno 2010 n. 226 - Presidente Amirante

NO DELLA CONSULTA ALLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA CHE VIETA L'USO REPRESSIVO DEGLI AUTOVELOX.

Con la sentenza 223/2010 la Corte costituzionale "boccia" la legge sull'uso degli autovelox della Regione Campania. La Consulta sottolinea, infatti, che la legge regionale 10 del 2009 invade il campo della sicurezza di competenza esclusiva dello Stato e si mette in contrasto con le norme del codice della strada vietando l'uso repressivo degli autovelox (articolo 2, comma 1). Il giudice di legittimità accoglie, infatti, il ricorso con cui la Presidenza del consiglio faceva notare che la disposizione regionale consentendo il solo uso preventivo del rilevatore di velocità disattende l'articolo 142 del nuovo codice della strada in base al quale è considerata una prova quanto registrato dagli apparecchi omologati. Ma non basta. Non è in linea con il nuovo codice stradale neppure l'articolo 5, comma 2, della legge regionale che stabilisce una distanza di 4 metri tra la segnalazione e l'autovelox. Questa volta lo scollamento si crea con l'articolo 45, comma 1, della normativa interna, che assicura un'uniformità dei mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio nazionale in tema di sicurezza stradale. Sono così avvertite tutte le regioni i cui regolamento sull'uso degli autovelox non sono in armonia con la legge statale.

Corte Costituzionale - Sentenza 24 giugno 2010 n. 223 - Presidente Amirante

BOCCIATA LA TASSA SUL LUSSO PER BARCHE ED AEREI PRIVATI STABILITA DALLA REGIONE SARDEGNA.

La tassa sul lusso imposta dalla regione sardegna ai turisti che attraccano nei porti dell'isola o atterrano nei suoi aereoporti con velivoli privati è incostituzionale. Questa la decisione presa oggi dalla corte costituzionale con la sentenza 216. Un giudizio che la Consulta aveva sospeso in attesa delle risposte della Corte di Giustizia a cui, per la prima volta nella sua storia, si era rivolta ponendo delle questioni pregiudiziali per valutare la conformità della legge regionale con la normativa europea. Dubbi che Lussemburgo ha sciolto il 17 novembre scorso con la sentenza C-196/2008, bocciando il provvedimento adottato dalla regione perché in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione e con la libera concorrenza. Il giudice delle leggi fa oggi proprie le motivazioni fornite allora dalla Corte di Giustizia. La violazione del principio di libera circolazione dei servizi deriva dal carattere trasfrontaliero della tassa che va ad incidere sui servizi offerti da imprese locali a cittadini o aziende di altri stati membri. La disparità di trattamento nell'imposizione del tributo risparmiava i residenti "pesando" così sui costi finali del servizio che poteva essere offerto a condizioni economiche più competitive dagli imprenditori stabiliti in sardegna. La legge - sottolineano i giudici - non può essere giustificata, come avvenuto, dall'obiettivo di utilizzare le maggiori entrate per interventi in favore dell'ambiente, dal momento che tutte le barche e gli aerei inquinano, compresi quelli dei residenti, con la tassa la regione sardegna ha dunque rinunciato anche a un maggiore gettito fiscale, creando inoltre un effetto discorsivo della concorrenza attraverso un trattamento fiscale che premiava i residenti. La Consulta dichiara dunque il contrasto del provvedimento regionale con l'articolo 117 primo comma della costituzione, in quanto incompatibile con norme comunitarie di efficacia diretta che costituiscono il parametro per valutare la legittimità cosituzionale.



Corte Costituzionale sentenza 17 giugno 2010 n. 216 - Presidente Amirante

IL RILASCIO DELLA COPIA DELLA SENTENZA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO NON PUO' ESSERE SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.

La copia della sentenza o del verbale di conciliazione della causa di opposizione allo stato passivo fallimenatre può essere rilasciata anche prima del pagamento dell'imposta di registro. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza 198/2010 ha dichiarato illegittimo l'articolo 66, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986 nella parte in cui non consente questa possibilità. Secondo i giudici di palazzo della Consulta nel bilanciamento tra l'interesse all'effettiva tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi deve essere privilegiato il primo che deve godere di tutela costituzionale anche nella fase dell'esecuzione forzata.



Corte Costituzionale - Sentenza 7-10 giugno 2010 n. 198 - Presidente Amirante

CORTE COSTITUZIONALE: PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEL VEICOLO MA LA NORMA NON E' RETROATTIVA.

«Ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». Per questo la misura della confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza non è applicabile qualora, al momento dei fatti, la norma non fosse stata in vigore.



La Consulta, nella sentenza 196/2010, dichiara quindi illegittime le parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del Codice penale» dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada, come modificato dal Dl 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e rende così compatibile la disposizione con l'articolo 7 della Cedu - e quindi con l'articolo 117, primo comma, della Costituzionale. Solo dal riferimento al Codice penale, infatti, deriva l'applicazione retroattiva della confisca.



Corte Costituzionale - Sentenza 4 giugno 2010 n. 196 - Presidente Amirante

CORTE COSTITUZIONALE: L'IMMIGRATO INVALIDO HA DIRITTO ALL'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA' ANCHE SE PRIVO DELLA CARTA DI SOGGIORNO

La concessione agli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, dell'assegno mensile d'invalidità non è più subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 187 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. Secondo i giudici di Palazzo della Consulta si tratta di un'erogazione destinata non a integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurare la sopravvivenza, in quanto può essere concesso solo al soggetto invalido che non presti alcuna attività lavorativa. Ne consegue che l'assegno di invalidità si pone come "parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato" e che, quindi, non può essere subordinato al requisito della titolarità della carta di soggiorno.



Corte Costituzionale - Sentenza 26-28 maggio 2010 n. 187 - Presidente Amirante


ITALIA CONDANNATA PER IL MANCATO RISPETTO, NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE, DEL LEGAME TRA IL MINORE E I GENITORI AFFIDATARI.

Si riscontra un grave vizio di procedura nell'iter di adozione quando non viene preso in primaria considerazione il legame già instauratosi tra il minore adottabile e i genitori affidatari. Secondo i giudici europei viene così violato il principio dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che afferma il diritto «a creare una famiglia». La vicenda rigurdava una bambina in affido appena nata per un periodo di 5 mesi poi prorogati a 19, ma poi data in adozione a un'altra coppia senza alcuna precedenza alla valutazione di idoneità dei genitori affidatari. Ormai la situazione concreta rimarrà quella che è, ma lo Stato italiano sarà tenuto a risarcire 10mila euro per danni morali ai coniugi ex affidatari della bambina e a restituire le spese legali di 5mila euro da questi sostenute.



Corte Europea dei diritti dell'uomo - Sezione II - Sentenza 27 aprile 2010 n. 16318/07 - Presidente Francoise Tulkens

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA IL TENTATIVO DELLA LOMBARDIA DI IMPORRE TARIFFE REGIONALI SULL'ACQUA.

Con la sentenza n. 142 del 23 aprile scorso la Consulta boccia il tentativo della Regione Lombardia di attribuire alla competenza regionale la determinazione della tariffa del servizio idirico. Dichiarata incostituzionale la legge regionale della Lombardia n. 1/2009.

Gli artt. 5 e 8 della legge reg. n. 1 del 2009, modificando gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26 del 2003, prevedono che la tariffa del servizio idrico integrato sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa in questione e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base. La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, "in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato" (Sent. n. 246 del 2009). Ne consegue l'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 516 e 517 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 333 depositata il 17 dicembre 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. La Consulta ha dichiarato, con la stessa sentenza sentenza, anche l'illegittimità dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.

LA CORTE EUROPEA CONDANNA L'ITALIA PER IL CROCEFISSO A SCUOLA.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, all’unanimità dei giudici componenti, nella decisione n. 30814/06, del 3 novembre 2009, ha condannato lo Stato Italiano per la violazione dell’art. 2, del protocollo n. 1, rivisto nel combinato disposto con l’art. 9, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.




Secondo i giudici di Strasburgo l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche comporta la violazione del dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio del servizio pubblico, in particolare nel campo dell'istruzione, violando il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto degli scolari di credere o non credere.




In particolare, per la Corte Europea non verrebbe rispettato il diritto dell'uomo non credente di subire l'imposizione, in luogo pubblico, della esposizione di un simbolo religioso non condiviso.

Le argomentazioni del Governo italiano sono state tutte respinte. La stessa difesa, secondo cui il crocefisso, oltre ad essere un simbolo religioso, esprime altri alti valori condivisi dal popolo italiano indipendentemente dalla credenza religiosa, quali la non violenza, la pari dignità di tutti gli esseri umani, la giustizia, l'importanza della libertà di scelta, la separazione della politica dalla religione, l'amore verso il prossimo e il perdono dei nemici, non ha trovato accoglimento.



Nè l'argomentazione secondo cui l’esposizione di un simbolo religioso nei luoghi pubblici rientra nella discrezionalità degli Stati in materia di tradizioni storiche e culturali ha avuto ragione.

La Corte Europea in sostanza pur non disconoscendo che la croce esprime altri principi etici, non necessariamente di natura religiosa, ha stigmatizzato il fatto che il preminente significato religioso può costituire un condizionamento, in ambito scolastico, degli studenti, soprattutto se bambini, che non praticano la religione cristiana o che condividano i valori di altra.



Per queste ragioni, la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso di un genitore, contestando al Governo italiano la violazione dell’art. 2, del protocollo n.1, rivisto nel combinato disposto con l’art. 9, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e condannando l'Italia al pagamento di un danno nella misura di €uro 5000.



La sentenza, naturalmente, non impone allo Stato italiano di eliminare i crocefissi dai luoghi pubblici ma ha stabilito la risarcibilità del danno di chi ritiene di averlo subito dalla esposizione in pubblico del simbolo del cristianesimo.