ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 516 e 517 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 333 depositata il 17 dicembre 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. La Consulta ha dichiarato, con la stessa sentenza sentenza, anche l'illegittimità dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.