L'OBBLIGO DI ASTENSIONE DELL'AVVOCATO CADE SE IL CONFLITTO DI INTERESSI E' SOLO POTENZIALE

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26631 del 18 dicembre 2009, hanno ribadito il principio secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’assistere un cliente soltanto se il conflitto di interessi con questo è reale ed effettivo non essendo sufficiente la sussistenza di un conflitto solo potenziale.



Il massimo consesso della Suprema Corte ha precisato che la norma deontologica che sancisce l’obbligo, per l'avvocato, di astenersi dal prestare attività professionale anche in presenza di un conflitto di interessi meramente potenziale con il proprio assistito "è contrastante con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, viceversa, la norma si applica solo allorché sia stata accertata l'esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti”.