E' ILLEGITTIMA LA PERQUISIZIONE DOMICILIARE NON FONDATA SU SOSPETTI "CONCRETI"

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48552, depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009, ha statuito che gli inquirenti non possono procedere alla perquisizione domiciliare sulla base di un mero sospetto di reato, in particolare di detenzione di armi ed, inoltre, che il cittadino che si oppone con la forza non è perseguibile per resistenza a pubblico ufficiale.


La Corte ha così annullato la condanna nei confronti di un cittadino che aveva reagito male alle insistenze di un pubblico ufficiale e di un maresciallo dei carabinieri che volevano perquisire la sua casa perché ritenevano sussistere fondati sospetti di detenzione illegale di armi.



La sesta Sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che "la previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge per derogare alla regola della inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro. Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico”.