CORTE COSTITUZIONALE: L'IMMIGRATO INVALIDO HA DIRITTO ALL'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA' ANCHE SE PRIVO DELLA CARTA DI SOGGIORNO

La concessione agli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, dell'assegno mensile d'invalidità non è più subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 187 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. Secondo i giudici di Palazzo della Consulta si tratta di un'erogazione destinata non a integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento atto ad assicurare la sopravvivenza, in quanto può essere concesso solo al soggetto invalido che non presti alcuna attività lavorativa. Ne consegue che l'assegno di invalidità si pone come "parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato" e che, quindi, non può essere subordinato al requisito della titolarità della carta di soggiorno.



Corte Costituzionale - Sentenza 26-28 maggio 2010 n. 187 - Presidente Amirante