SOLO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE IL GIUDICE PUO' RIDURRE AL DI SOTTO DEL MINIMO GLI ONORARI E GIAMMAI I DIRITTI E LE SPESE.

Il giudice che liquida la parcella all'avvocato può scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali, se la causa è di facile trattazione, ma può intaccare solo l'onorario del professionista e non i diritti e le spese a lui spettanti. Lo ricorda la sezione Lavoro della Cassazione nella sentenza 13452/2010 secondo la quale in presenza di una causa "facile" la legge professionale consente al giudice di scendere sotto i minimi tariffari limitatamente alla voce dell'onorario. Secondo la Suprema corte, però, i giudici che procedono a questa decurtazione sono tenuti ad adottare un'adeguata motivazione sul punto con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non si possono limitare a una pedissequa enunciazione del criterio legale. La riduzione, peraltro, conclude la Cassazione, non può superare il limite della metà.

Art. 91 c.p.c.

 

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 3 giugno 2010 n. 13452 - Presidente Lamorgese