CASSAZIONE: LO STATO DI MALATTIA PREVALE SULLO SCIOPERO. DURANTE LO SCIOPERO DEI LAVORATORI IL DIPENDENTE MALATO HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE.

Il lavoratore assente per malattia non perde la retribuzione anche se in quei giorni uno sciopero ha "paralizzato" completamente l'attività dell'impresa rendendo impossibile la prestazione per causa non imputabile all'imprenditore. La sospensione totale delle attività, in sostanza, non si ripercuote su tutti i dipendenti ma solo su quelli "sani". Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 13256/2010 secondo la quale "nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile, il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia". L'impedimento a rendere la prestazione lavorativa per effetto della malattia, ha concluso infatti la Corte, ha una sua autonomia e si deve considerare come se «fosse insorto in un giorno di normale espletamento dell'attività aziendale».



Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 10 maggio 2010 n. 13256 - Presidente Vidiri