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LA MERA NEGLIGENZA GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL DIRIGENTE.

Venerdì 29 gennaio 2016

La mera negligenza giustifica il licenziamento per giusta causa del dirigente.


La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Venuti - Est. Tria), con la sentenza n. 24941, pubblicata il 10 dicembre 2015, ha ribadito il principio che, con riferimento al licenziamento dei dirigenti, il rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro è particolarmente stretto in ragione delle mansioni affidate e, quindi, è suscettibile di essere leso - specialmente per i dirigenti al vertice dell'organigramma aziendale - anche dalla mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da una importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro con ciò espressamente affermando l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare (a fronte della lamentata severità della sanzione del licenziamento rispetto alla condotta soltanto colposa del dirigente) siccome derivante dalla peculiare posizione apicale del dirigente e del relativo vincolo fiduciario che, dunque, può portare al recesso anche se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti.

La Suprema Corte, inoltre, dopo di aver ribadito la natura "elastica" delle nozioni legislative di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo (l'uno con l'effetto del licenziamento immediato l'altro con l'obbligo del preavviso), da cui deriva che l'accertamento in concreto della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che caratterizzano tali due diverse situazioni è demandato al giudice del merito, soggetto, tuttavia, al controllo in sede di legittimità atteso che nell'emanare il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che si limita, quindi, ad esprimere un parametro generale) il giudice del merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale delle norme, esprime l'ulteriore principio secondo cui, posto che sia la giusta causa sia il giustificato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare  la cessazione del rapporto di lavoro, ciò che rileva, ai fini della qualificazione del recesso, non è tanto il giudizio attribuito dal datore di lavoro alla gravità dei fatti posti a fondamento della sua volontà di risolvere il rapporto con il lavoratore inadempiente quanto l'apprezzamento del giudice del merito circa la legittimità e congruità della sanzione applicata.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, confermato, nella specie, come esatta la qualificazione del recesso attribuita dal datore di lavoro come recesso per giusta causa (con conseguente efficacia immediata della cessazione del rapporto di lavoro) riconoscendo la negligente condotta del dirigente (sostanzialmente di omesso controllo) come idonea a minare il rapporto fiduciario in rapporto alla peculiarità delle prestazioni professionali espletate  (direttore amministrativo di ente previdenziale).      

Sentenza della Corte di Cassazione 10 dicembre 2015 n. 24941  

IL CRITERIO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE VA INTESO IN SENSO RELATIVO.

Venerdì 15 gennaio 2016

Il criterio della immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo.


La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Venuti - Est. Tricomi), con la sentenza n. 281, pubblicata il 12 gennaio 2016, ha ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il criterio della immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore in materia di licenziamento va inteso in senso relativo.

Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere disciplinare e la sanzione irrogata è invalida (tanto, pur in pendenza di un eventuale procedimento penale a carico del lavoratore medesimo che non impedisce la contestazione immediata e l'eventuale sospensione del procedimento disciplinare), la Suprema Corte ha precisato che ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto al lavoratore stesso (seppur nelle sue linee essenziali), la cui prova è a carico del datore di lavoro. Ciò, precisa la Corte, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti (penale e disciplinare) ma anche la circostanza che l'eventuale accertamento dell'irrilevanza penale del fatto contestato non determina di per sé l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare (come nel caso specifico sotteso all'esame della Corte).

Pertanto, conclude il giudice di legittimità, se il principio della immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del lavoratore (dato il carattere facoltativo del potere sanzionatorio disciplinare del datore il cui esplicarsi deve conformarsi ai canoni di buona fede) sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, esso deve essere, comunque, inteso in senso relativo dovendosi tener conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti, la complessità dell'organizzazione aziendale e la valutazione delle ragioni stesse del ritardo compiuta dal giudice di merito che, ove sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, risulterà insindacabile in sede di legittimità.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2016 n. 281      

  

E' ILLEGITTIMO LO SCIOPERO SENZA DETERMINAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO.

Venerdì 11 dicembre 2015

E' illegittimo lo sciopero senza determinazione dei tempi e delle modalità di esercizio.


La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24653 del 3 dicembre 2015, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire del datore di lavoro a far accertare la illegittimità dello sciopero proclamato, negata dai giudici del merito toscani, ed ha, di poi, statuito la illegittimità dello sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, anch'essa esclusa nei precedenti gradi di giudizio.
Il caso nasce dal comunicato circa la proclamazione di uno sciopero di una R.S.U. dal seguente tenore: "Le forme di lotta saranno così svolte: Sciopero da oggi 1.10.2007 a oltranza per ogni giorno lavorativo per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno".
Il giudice di appello aveva ritenuto corretta la decisione del primo giudice circa la carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale in merito alla richiesta formula dalla datrice di lavoro ed ha, altresì, aggiunto che non era posta in dubbio la collettività della indizione dell'astensione dal lavoro essendo le modalità di attuazione di uno sciopero in siffatta maniera proclamato non dissimili da quelle del cosiddetto sciopero a singhiozzo o a scacchiera. Tanto, precisando, che un'azione di accertamento della legittimità dello sciopero era ammissibile solo se diretta ad accertare il superamento dei limiti interni ed esterni allo stesso diritto di sciopero con la conseguenza che una domanda di mero accertamento rispetto alla quale non veniva dedotta alcuna violazione dei diritti datoriali finiva con il tradursi alla richiesta giudiziale di un parere non ammessa dall'ordinamento.
Il giudice di legittimità ha censurato la pronuncia del merito sotto entrambi i profili.
La Corte ha osservato che a fronte della proclamazione dello sciopero da attuarsi con le incontestate indicate modalità non poteva non sussistere il diritto della parte datoriale a sentir accertare la legittimità o meno della suddetta forma di astensione dal lavoro ai fini della sua riconducibilità nell'alveo del diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 della Costituzione che, come ben noto, non ha altri limiti, attesa la genericità della sua nozione costituzionale e la mancanza di una legge attuativa di tale diritto, se non quelli di rispetto del diritto alla vita e all'incolumità personale e della libertà dell'iniziativa economica, ribadendo, dunque, l'orientamento di legittimità secondo cui l'accertamento va condotto dal giudice caso per caso in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti i richiamati diritti alla vita, all'incolumità delle persone e all'integrità degli impianti produttivi.
La Corte ha conseguente concluso per la evidente sussistenza dell'interesse ad agire del datore di lavoro con la proposizione della sua domanda di accertamento decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c..

Il giudice di legittimità ha esposto che il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell'organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato, rappresentava nella fattispecie l'unico limite esterno al diritto di sciopero da verificare a fronte di una forma di protesta che, per le particolari modalità con le quali era stata annunziata, non consentiva alla parte datoriale di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale che quel tipo di astensione avrebbe comportato nei diversi reparti, con tutti i danni che ne sarebbero derivati, dal momento che era stata rimessa ai singoli lavoratori la facoltà di decidere quando astenersi dal lavoro e per quanto tempo.
La Corte ha, quindi, riconosciuto che, attraverso l'attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati senza predeterminazione, la datrice di lavoro era seriamente esposta ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale e che quelle particolari modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro esorbitavano dai limiti interni ed esterni del diritto di sciopero snaturandone la forma e le finalità tipicamente collettive e ponendo in serio pericolo la produttività e l'organizzazione gestionale dell'azienda.

Vai alla sentenza della Corte di Casazione 3 dicembre 2015 n. 24653

IL GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL LAVORATORE ACCUSATO DI FURTO NON IMPLICA L'AUTOMATICA PRECLUSIONE ALLA COGNIZIONE DEL LICENZIAMENTO.

Giovedì 8 gennaio 2015

Il giudicato della sentenza di assoluzione del lavoratore accusato di furto non implica l'automatica preclusione alla cognizione del licenziamento per giusta causa.


Con la sentenza n. 13, depositata il 5 gennaio 2015, la sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione (Pres. Roselli - Est. Tria) ha statuito il principio secondo cui "la contestazione dell'addebito disciplinare a carico del lavoratore subordinato non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Pertanto, la suddetta contestazione va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale a carico del lavoratore. Ne consegue che se, in sede penale, sia stata emessa in favore del lavoratore sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, ai sensi dell'articolo 654 cod. proc. pen. (in tema di effetti in sede civile di tale tipo di sentenza), il discrimine tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice".

La Corte ha precisato che, pur di fronte alla tenuità del fatto contestato e del danno patrimoniale effettivamente cagionato al datore di lavoro (nella specie, il dipendente, con funzioni di supervisore e capoturno, è stato trovato in possesso di tre piccole schede di memoria), ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso per giusta causa, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti e quindi alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda, ricavabile anche dalla posizione lavorativa ricoperta. 

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione 5 gennaio 2015 n. 13

RIGIDA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DATORIALI PER LA MALATTIA PSICOSOMATICA CONSEGUENTE AI "CATTIVI RAPPORTI UMANI" NEL PUBBLICO IMPIEGO.

Con la sentenza n. 469 depositata il 24 settembre 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha stabilito che in ipotesi di malattia psicosomatica derivante da cattivi rapporti umani sul luogo di lavoro (corpo militare), per pretesi comportamenti mobbizzanti del datore nel pubblico impiego, il Giudice deve considerare che i comportamenti datoriali, pur se oggettivamente sgraditi, possono essere normalmente tollerati e tali da provocare sofferenze o disagi psichici soltanto in personalità particolarmente sensibili addirittura in maniera patologica. Inoltre, prosegue il TAR umbro, quegli stessi comportamenti datoriali, oggettivamente sgraditi, possono trovare una propria autonoma e valida giustificazione nella responsabilità del dipendente che tenga comportamenti reprensibili o risulti carente sul piano lavorativo e tale ipotesi può dirsi empiricamente convalidata dalla considerazione secondo cui diversamente non troverebbe spiegazione la circostanza che l'ambiente ostile sia percepito tale soltanto da uno dei dipendenti e normale da tutti gli altri. I Giudici amministrativi umbri hanno, infine, ribadito che la richiesta del risarcimento dei danni da parte dei congiunti del dipendente pubblico deve essere proposta innanzi al Giudice ordinario.

TAR Umbria - I Sezione - sentenza 24 settembre 2010 n. 469 - Presidente Lignani

IL LAVORATORE CHE HA RICHIESTO I BENEFICI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NON PUO' IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO.

Con la sentenza n. 20358 del 28 settembre 2010, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha statuito che la richiesta da parte dei lavoratori licenziati di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, implicando, ai sensi della normativa regolamentare di cui al D.M. 28 aprile 2000 n. 158, la rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, rende inammissibile l'impugnativa del licenziamento atteso che la rinuncia espressa al preavviso ed alla relativa indennità, indefettibile presupposto per la richiesta di accesso ai benefici previsti dal Fondo, "sono considerate dalla normativa in esame come accettazione dell'anticipata risoluzione del rapporto" con conseguente preclusione di un successivo ripensamento e della impugnativa del recesso del datore di lavoro.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza 28 settembre 2010 n. 20358 - Presidente Roselli

ANCHE SE MANCANO I PRESUPPOSTI DEL TRASFERIMENTO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEVE ESSERE COMUNQUE MOTIVATO.

Illegittimo il rifiuto immotivato alla richiesta di trasferimento del militare. Anche in presenza di una causa in forza della quale il Comando generale della Guardia di finanza ritenga non sussistenti i presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di trasferimento - proposta ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 per assistere la sorella gravemente handicappata e non autosufficiente - le specifiche ragioni ostative all'invocato trasferimento vanno indicate, magari in maniera sintetica e succinta. Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4164 dello scorso 30 giugno.



Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 30 giugno 2010 n. 4164 - Presidente Pozzi

IL DATORE PUO' MODIFICARE LA CONTESTAZIONE AL LAVORATORE LICENZIATO SE I DIVERSI FATTI NON MUTANO L'ILLECITO DISCIPLINARE.

Possibile modificare nel corso del giudizio la contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento purché i nuovi fatti addebitati al dipendente non configurino una fattispecie di illecito diversa e più grave di quella iniziale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14212 depositata in cancelleria il 14 giugno 2010 secondo la quale i principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento svolgono una funzione di salvaguardia del lavoratore. Tuttavia non si possono escludere, in linea di principio, modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie. Infatti quando le modifiche non configurano elementi integrativi di una diversa ipotesi di illecito non risulta preclusa la difesa del lavoratore e, quindi, la modifica dell'addebito si deve considerare legittima.



Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 14 giugno 2010 n. 14212 - Presidente Roselli

L'ASSEGNO FAMILIARE PER IL FIGLIO A CARICO SPETTA INDIPENDENTEMENTE DAL MATRIMONIO.

Anche le coppie di fatto hanno diritto agli assegni familiari per i figli a carico. A chiarirlo è stata la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 14783 depositata il 18 giugno 2010, secondo la quale la normativa sull'assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legilsatore in questa sede, precisa infatti la Suprema corte, va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e comprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.



Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 18 giugno 2010 n. 14783 - Presidente Roselli

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL SINDACATO ANCHE SE IL LAVORATORE DECEDUTO NON E' STATO ISCRITTO.

Il sindacato può costitursi parte civile in caso di incidente mortale del lavoratore anche se il dipendente non era iscritto a nessuna sigla. La Corte di Cassazione, con la sentenza 22558, fa un salto in avanti rispetto alle sue precedenti decisioni e dà il via libera all richiesta di indennizzo per le confederazioni anche nel caso di un lavoratore non aderente alle organizzazioni. Gli ermellini sostengono che in virtù dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno vada superato il requisito dell'iscrizione del lavoratore per legittimare il sindacato nella costituzione di parte civile contro l'azienda. La ragione dell'apertura - spiega il collegio di piazza Cavour - è "nell'innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità a incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".



Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza n. 22558 11 giugno 2010 - Presidente Morgigni

RISPONDE DI OMICIDIO COLPOSO IL DATORE CHE COSTRINGE IL PROPRIO AUTISTA A TURNI MASSACRANTI TALI DA CAUSARE INCIDENTI MORTALI.

Omicidio colposo a carico del titolare della ditta di trasporti che costringe i suoi autisti a turni così massacranti da provocare incidenti autostradali mortali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21810 depositata l'8 giugno 2010 ha confermato la responsabilità penale dell`amministratore e del titolare di una ditta che avevano costretto uno dei loro autisti a turni tali da provocarne il crollo fisico. In particolare, l`uomo si era addormentato in autostrada provocando un incidente mortale, nel quale era rimasto ucciso un automobilista che sopraggiungeva. Secondo la IV Sezione penale della Corte di Cassazione sussiste il nesso causale fra l`incidente mortale e la turnazione degli automobilisti, spesso costretti a guidare per cinquanta ore di seguito. In altri termini secondo la Cassazione, i soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, cosí creando condizioni tali da rendere "prevedibile" il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente.



Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza 8 giugno 2010 n. 21810

CASSAZIONE: DANNO TANATOLOGICO ANCHE PER GLI INCIDENTI SUL LAVORO.

La vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia derivante da un incidente sul lavoro ha diritto al riconoscimento del danno morale. Sulla scorta della decisione delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 26972/2008, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dagli eredi di un muratore rimasto schiacciato dal crollo di un muro durante il periodo di lavoro e, con la sentenza n. 13672 depositata il 7 giugno 2010, hanno riconosciuto il danno tanatologico ed il diritto al relativo risarcimento, trasmissibile agli eredi precisando che: "La brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni ... non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte».



Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 13672 del 7 giugno 2010 - Presidente Roselli

CASSAZIONE: LO STATO DI MALATTIA PREVALE SULLO SCIOPERO. DURANTE LO SCIOPERO DEI LAVORATORI IL DIPENDENTE MALATO HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE.

Il lavoratore assente per malattia non perde la retribuzione anche se in quei giorni uno sciopero ha "paralizzato" completamente l'attività dell'impresa rendendo impossibile la prestazione per causa non imputabile all'imprenditore. La sospensione totale delle attività, in sostanza, non si ripercuote su tutti i dipendenti ma solo su quelli "sani". Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 13256/2010 secondo la quale "nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile, il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia". L'impedimento a rendere la prestazione lavorativa per effetto della malattia, ha concluso infatti la Corte, ha una sua autonomia e si deve considerare come se «fosse insorto in un giorno di normale espletamento dell'attività aziendale».



Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 10 maggio 2010 n. 13256 - Presidente Vidiri

L'AGENTE NON HA L'OBBLIGO DI GIUSTIFICARE IL PROPRIO RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Civile - Lavoro



In materia di rapporto di agenzia, in caso di recesso per giusta causa da parte dell'agente, non sussiste in capo a quest'ultimo alcun obbligo di specificare formalmente i motivi integranti la giusta causa, facendo quindi salvo il diritto di questi a percepire l'indennità di cessazione del rapporto, obbligo che al contrario deve ritenersi sussistente in capo al preponente laddove sia questi a recedere.



Corte d'Appello di Potenza - Sez. Lavoro, Sen. n. 120 del 09 marzo 2010, Presidente Ferrone


E' REATO ASSEGNARE A MANSIONI PESANTI IL LAVORATORE NON IDONEO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47085 depositata in cancelleria l'11 dicembre 2009, ha ribadito che costituisce reato assegnare il lavoratore non idoneo per motivi di salute a mansioni pesanti e non confacenti.

La Suprema Corte ha confermato la condanna di un imprenditore per il reato di lesioni colpose, oltre all'obbligo di risarcire il danno, che aveva dato disposizioni di scaricare delle casse pesanti ad un lavoratore successivamente ammalatosi di “patologia cervicale e lombosacrale”.

IL SUPERAMENTO DEL CONCORSO NON ATTRIBUISCE IL DIRITTO INCONDIZIONATO ALL'ASSUNZIONE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7497 depositata il 30 novembre 2009, ha stabilito che “i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione atteso che l’Amministrazione ha il potere di non procedere alla loro nomina o all’immissione in servizio” qualora sussistano valide e motivate ragioni di interesse pubblico che hanno fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ed anche qualora, a maggior ragione, "sia sopravvenuto un intervento normativo che si sia posto come factum principis impeditivo di quella nomina o di quell’assunzione in servizio”. Nè, ha ulteriormente stabilito il Consiglio di Stato, l'aspettiva professionale del vincitore di concorso non assunto deve essere risarcita.

L'ILLECITO DISCIPLINARE DEL MEDICO PUO' ESSERE GIUDICATO SOLO DAI SUPERIORI

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7246 depositata il 19 novembre 2009, ha annullato la nomina, in un procedimento disciplinare a carico di un primario, di un altro primario con minore anzianità come funzionario istruttore. 



Il Consiglio di Stato ha precisato che “in caso di procedimento disciplinare a carico di un funzionario pubblico, il funzionario istruttore e il consulente tecnico, eventualmente nominati, devono essere scelti fra dipendenti aventi una qualifica superiore a quella dell’inquisito. Unica deroga a tale principio si può avere nel caso in cui la scelta ricada su un impiegato con qualifica uguale a quella dell’inquisito ma di anzianità superiore, nei casi eccezionali in cui manchino funzionari aventi qualifica superiore".

COSTITUISCE REATO FARSI TIMBRARE IL CARTELLINO DAL COLLEGA DI LAVORO MENTRE SI E' ASSENTI.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41471 depositata il 28 ottobre 2009, ha confermato la condanna a sei mesi di carcere nei confronti di un dipendente comunale che si era fatto timbrare il cartellino marcatempo da un collega e lui, invece di stare in ufficio, se n’era andato allo stadio a vedere una partita della squadra del suo paese. Tale condotta costituisce truffa aggravata ai danni dell’Ente Pubblico.

La chance, ai fini del risarcimento per la sua perdita, non è una mera aspettativa ma un'entità patrimoniale tutelata.

Nell'azione di risarcimento del danno da perdita di chanches, la chance, definita come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita può essere prospettata come una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98, n. 11340, 15.3.96, n. 2167, 19.12.85, n. 6506, Cass. 13.12.2001, n. 15759,18 marzo 2003, n. 3999). La parte ricorrente, creditore, ha l'onere, pertanto, di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta. Nella fattispecie in esame la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed alla corresponsione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, 11/03/2009