RIGIDA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI DATORIALI PER LA MALATTIA PSICOSOMATICA CONSEGUENTE AI "CATTIVI RAPPORTI UMANI" NEL PUBBLICO IMPIEGO.

Con la sentenza n. 469 depositata il 24 settembre 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha stabilito che in ipotesi di malattia psicosomatica derivante da cattivi rapporti umani sul luogo di lavoro (corpo militare), per pretesi comportamenti mobbizzanti del datore nel pubblico impiego, il Giudice deve considerare che i comportamenti datoriali, pur se oggettivamente sgraditi, possono essere normalmente tollerati e tali da provocare sofferenze o disagi psichici soltanto in personalità particolarmente sensibili addirittura in maniera patologica. Inoltre, prosegue il TAR umbro, quegli stessi comportamenti datoriali, oggettivamente sgraditi, possono trovare una propria autonoma e valida giustificazione nella responsabilità del dipendente che tenga comportamenti reprensibili o risulti carente sul piano lavorativo e tale ipotesi può dirsi empiricamente convalidata dalla considerazione secondo cui diversamente non troverebbe spiegazione la circostanza che l'ambiente ostile sia percepito tale soltanto da uno dei dipendenti e normale da tutti gli altri. I Giudici amministrativi umbri hanno, infine, ribadito che la richiesta del risarcimento dei danni da parte dei congiunti del dipendente pubblico deve essere proposta innanzi al Giudice ordinario.

TAR Umbria - I Sezione - sentenza 24 settembre 2010 n. 469 - Presidente Lignani