IL DIRETTORE DI UN GIORNALE DIFFUSO TRAMITE IL WEB NON E' RESPONSABILE PER I CONTENUTI PUBBLICATI.

Con la sentenza n. 35511 depositata il 1 ottobre 2010, la Corte Suprema di Cassazione ha statuito il principio secondo cui il direttore di un giornale telematico non è responsabile degli eventuali contenuti diffamatori pubblicati sul sito non essendo la sua funzione equiparabile a quella dei direttori della carta stampata. In particolare, la Corte esclude la applicabilità per analogia in malam partem dell'art. 57 del codice penale in assenza di una specifica previsione normativa. Poichè, pertanto, il "prodotto" del web quale è senz'altro anche un quotidiano telematico non può essere assimilato alla stampa secondo la previsione dell'art. 57 c.p., nel vuoto normativo che ne deriva è da esludersi la punibilità del direttore di un giornale online.

Corte Suprema di Cassazione - V Sezione Penale - sentenza 1 ottobre 2010 n. 35511 - Presidente Ferrua