IL DIRITTO REALE D'USO DEL POSTO AUTO CONDOMINIALE NON PUO' RIMANERE AD APPANNAGGIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE ABUSIVAMENTE REALIZZATA.

Venerdì 13 marzo 2015

Il diritto reale d'uso del posto auto condominiale non può rimanere ad appannaggio dell'unità immobiliare abusivamente realizzata.


La Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza n. 4733 depositata il 10 marzo 2015 (Pres. Mazzacane - Est. Picaroni), ha chiarito che l'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra spazi destinati a parcheggio e cubatura totale dell'edificio (un metro quadrato per ogni dieci metri cubi) e determina, perciò, il sorgere di un diritto reale d'uso sugli spazi predetti che costituiscono pertinenze delle unità immobiliari ai sensi dell'art. 818 cod. civ. ma in quanto tali separatamente alienabili dall'unità immobiliare. Tuttavia, in ipotesi di vendita di un'unità immobiliare con riserva al venditore del diritto d'uso del posto auto condominiale alla mansarda da quegli abusivamente realizzata sovra l'appartamento, deve conseguire la nullità della riserva del diritto d'uso del posto auto condominiale a favore dell'unità immobiliare abusiva avendo, tale costruzione abusiva, realizzato una illegittima alterazione del rapporto tra superficie di parcheggio e metri cubi di costruzione in danno del diritto degli acquirenti dell'unità immobiliare a fruire del posto auto sotto forma di diritto reale d'uso. Tanto, poiché il vincolo di destinazione, imposto dalla normativa speciale urbanistica, risulta eluso mediante l'alterazione del precedente standard urbanistico, attuata con la realizzazione ex post di una unità immobiliare abusiva.

Vai alla sentenza della Corte di Cassazione del 10 marzo 2015 n. 4733