LA MATERIALE REALIZZAZIONE DELL'OPERA DA PARTE DI UN SOLO COMPROPRIETARIO NON ESCLUDE IL REGIME DI CONDOMINIALITA' DEL BENE.

Martedì 24 marzo 2015

La materiale realizzazione dell'opera da parte di un solo comproprietario non esclude il regime di condominialità del bene.


La Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza n. 4372 depositata il 4 marzo 2015 (Pres. Mazzacane - Est. Matera), ha chiarito che la circostanza che l'opera (nella specie, una scala per l'accesso al ballatoio ed al lastrico comune) sia stata materialmente realizzata da uno solo degli originari comproprietari, in epoca successiva alla divisione del fabbricato (trattasi di ipotesi di condominio minimo di due partecipanti), non può valere a determinare la sua sottrazione al regime della condominialità stante la sua oggettiva attitudine al godimento di tutti i condomini, atteso che tale opera (la scala in contestazione), insistendo sul ballatoio comune e servendo da accesso al lastrico solare comune, in mancanza di un titolo contrario deve essere considerata un bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.. Né, conclude il Giudice di legittimità, la costruzione del manufatto, che ha determinato la stabile occupazione di una parte del ballatoio comune, può considerarsi espressione di un uso intensivo della cosa comune (il lastrico solare), ai sensi dell'art. 1102 c.c., tale da attrarre il bene nella sfera della proprietà esclusiva.

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