La prelazione ereditaria non è trasmissibile al successore universale del coerede.

Il diritto alla prelazione tra coeredi previsto dall’art. 732 c.c. per la durata della comunione ereditaria integra un diritto personalissimo contemplato, in deroga al principio generale della libertà e della autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni, al solo fine di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni ereditari in capo ai primi successori e, pertanto, non è trasmissibile né attivamente né passivamente a favore o nei confronti dei successori a titolo universale del coerede.

Corte di Appello di Napoli Sez. III Sent., 28/05/2009