Illegittimo il rifiuto immotivato alla richiesta di trasferimento del militare. Anche in presenza di una causa in forza della quale il Comando generale della Guardia di finanza ritenga non sussistenti i presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di trasferimento - proposta ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 per assistere la sorella gravemente handicappata e non autosufficiente - le specifiche ragioni ostative all'invocato trasferimento vanno indicate, magari in maniera sintetica e succinta. Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4164 dello scorso 30 giugno.
Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 30 giugno 2010 n. 4164 - Presidente Pozzi