E' REATO VENDERE E PUBBLICIZZARE GLI APPARECCHI PER DECODIFICARE I SEGNALI SATELLITARI PROTETTI.

Rischia fino a tre anni di carcere chi vende o pubblicizza su internet gli apparecchi splitter per decodificare i segnali satellitari protetti. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25385 accoglie il ricorso di Sky Italia e annulla la decisione con cui la Corte d'Appello di Trento aveva assolto, per insussistenza del fatto, alcuni imputati accusati di aver messo in vendita e promosso via Internet gli apparecchi splitty. Alla base delle due visioni diametralmente opposte un diverso punto di vista sulle caratteristiche tecniche del sistema in questione. Secondo i giudici di secondo grado, lo splitter non sarebbe un "autonomo sistema di decrittazione, né un espugnatore di segnali codificati, né un duplicatore di schede originali, né un sistema idoneo a permettere la visione di ciò che non sarebbe stato visibile". Al contrario i giudici di merito hanno affermato che l'apparecchio incriminato non è null'altro che una innovazione tecnologica, per la quale non a caso è stato richiesto il brevetto, che si limita a potenziare la resa del funzionamento del sistema originale, l'unico in grado di decrittare i segnali codificati. Secondo il collegio di Trento obiettivo della card sarebbe quello di poter racchiudere in un'unica smart card originale più ricevitori in ambito domestico a diposizione di chi aveva sottoscritto un regolare contratto con Sky e aveva quindi ricevuto il via libera per accedere al bouquet di canali concordati e per utilizzare più apparecchi televisivi. Un ascolto "formato famiglia" senza "intrusioni o manipolazioni di sorta" che, si spinge a dire la Corte d'Appello, sarebbe addirittura nell'interesse dell'emittente. Ma Sky non la pensa così e la Corte di Cassazione le dà ragione. Il collegio di piazza Cavour precisa che lo splitter mette i decoder, collegati con altri apparecchi televisivi, nelle condizioni di decifrare direttamente il segnale proveniente dalla parabola. Gli ermellini bollano poi come illogica e contraddittoria l'affermazione dei togati di Trento secondo i quali l'ascolto con lo splitter sarebbe nell'interesse di Skay. "Idea" - spiega - la suprema corte che non si concilia con l'offerta della formula "multi vision" lanciata da Sky nel 2006 per consentire la sottoscrizione di più abbonamenti a prezzi ridotti. Al contrario - conclude la Cassazione - è evidente il danno provocato all'emittente che perde l'occasione di beneficiare di nuovi abbonamenti.



Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 5 luglio 2010 n. 25385 - Presidente Lupo