L'INTERVENUTO MUTAMENTO GIURISPRUDENZIALE IMPONE LA RIMESSIONE IN TERMINI NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.

Il cambio di orientamento giurisprudenziale dopo il deposito del ricorso per cassazione non deve penalizzare la parte istante. Per questo motivo il ricorrente deve essere rimesso in termini. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza interlocutoria 15811/2010 secondo la quale nel rispetto del giusto processo va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non era richiesto al momento del deposito dell'atto d'impugnazione.



Corte di Cassazione - Sezione II civile - Ordinanza interlocutoria 2 luglio 2010 n. 15811 - Presidente Elefante