SENTENZA N. 11922 DEL 22 MAGGIO 2009
Il rapporto con i suoceri che “mettono in difficoltà la coppia” e le “disarmonie familiari” possono giustificare l’abbandono della casa coniugale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11922 del 22 maggio 2009, ha implicitamente confermato, oltre alla separazione senza addebito, la decisione della Corte d’Appello di Roma di non imporre orari o giorni di visita a un padre che chiedeva di vedere il figlio adolescente senza limiti.
In particolare la prima sezione civile, sposando la decisione della Corte territoriale sul fronte addebito della separazione, ha messo nero su bianco che “i giudici, con accertamento in fatto e valutazione di merito non sindacabile, hanno affermato l’inesistenza di elementi dai quali poter desumere che l’allontanamento dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi inerenti il matrimonio ed ha conseguentemente interpretato il detto distacco come conseguenza del venir meno dell’affectio coniugalis, piuttosto che come causa del fallimento del matrimonio, valorizzando in particolare sotto tale aspetto i comportamenti dei suoceri di lei, che avrebbero indubbiamente messo in difficoltà l’armonia della coppia”.
Il rapporto con i suoceri che “mettono in difficoltà la coppia” e le “disarmonie familiari” possono giustificare l’abbandono della casa coniugale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11922 del 22 maggio 2009, ha implicitamente confermato, oltre alla separazione senza addebito, la decisione della Corte d’Appello di Roma di non imporre orari o giorni di visita a un padre che chiedeva di vedere il figlio adolescente senza limiti.
In particolare la prima sezione civile, sposando la decisione della Corte territoriale sul fronte addebito della separazione, ha messo nero su bianco che “i giudici, con accertamento in fatto e valutazione di merito non sindacabile, hanno affermato l’inesistenza di elementi dai quali poter desumere che l’allontanamento dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi inerenti il matrimonio ed ha conseguentemente interpretato il detto distacco come conseguenza del venir meno dell’affectio coniugalis, piuttosto che come causa del fallimento del matrimonio, valorizzando in particolare sotto tale aspetto i comportamenti dei suoceri di lei, che avrebbero indubbiamente messo in difficoltà l’armonia della coppia”.