Con la sentenza n. 2610, pubblicata il 5 febbraio 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Ancona che, accertata, l'inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca per il decorso del termine ventennale di cui all'art. 2847 c.c., ha dichiarato travolta l'efficacia del precetto e del pignoramento notificati dal creditore ipotecario al debitore proprietario del bene ipotecato.
La Corte, sottolineando la confusione operata dal Tribunale marchigiano tra i concetti di credito, titolo esecutivo e causa di prelazione, ha precisato che diritto di azione, diritto di esecuzione e diritto di prelazione, quali tutele del credito apprestate dall'ordinamento, hanno scopi e strutture diverse e sono indipendenti l'uno dall'altro. Dall'indipendenza ed autonomia tra ipoteca in quanto tale e titolo ipotecario discende che le vicende della prima non toccano il secondo: e se il titolo ipotecario costituisce altresì titolo esecutivo, l'inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2847 c.c. per il decorso del termine ventennale dall'iscrizione non ne travolge gli effetti, ma ha l'unico effetto di privare il creditore procedente del proprio titolo di prelazione e relegarlo al rango di normale chirografario. Vi è di più. Non soltanto il decorso del termine (importante esclusivamente la inefficacia della prelazione come risultante dai Registri Immobiliari) non priva il creditore del proprio diritto di credito ma nemmeno lo priva di avvalersi in futuro nuovamente del suo diritto di prelazione e di quello di iscrivere ipoteca. L'unica conseguenza, in tal caso, sarà la postergazione dell'ipoteca non rinnovata nuovamente iscritta alle altre eventualmente iscritte medio tempore, così come conseguirà la sua inopponibilità ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo prima della reiscrizione dell'ipoteca perenta.
L'inefficacia dell'ipoteca non produce, pertanto, effetti sull'efficacia del precetto e del pignoramento notificati al debitore proprietario del bene ipotecato in virtù del titolo ipotecario ma priva soltanto il creditore procedente della causa di prelazione.
Corte Suprema di Cassazione - III Sezione Civile - sentenza 5 febbraio 2014 n. 2610 - Presidente Massera - Estensore Rossetti