Con l'ordinanza pubblicata il 7 marzo 2014, la Corte di Appello di Venezia, a seguito di istanza del creditore contro il rifiuto dell'Ufficiale Giudiziario di procedere alla notifica al terzo dell'atto di pignoramento a mezzo posta, ha precisato che la possibilità della notifica per posta nell'ipotesi di cui all'art. 543 c.p.c. è riferibile esclusivamente al debitore mentre per quanto riguarda il debitor debitoris (il terzo) la notifica deve essere eseguita personalmente, spiegando che la ratio della disciplina differenziata risiede nella circostanza che la notifica al terzo attiene specificamente al pignoramento (del quale la notifica rappresenta solo una fase attinente alla procedura espropriativa), con la conseguente necessità che l'atto venga consegnato personalmente al terzo, laddove la notifica al debitore rappresenta un atto successivo al pignoramento che ha la finalità informativa nei confronti del debitore esecutato per cui risulta giustificata la notifica a mezzo posta.
Pertanto, la notifica al terzo pignorato nella procedura di espropriazione forzata presso terzi deve essere eseguita personalmente dall'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, escludendosi la possibilità di notifiche equipollenti.
Corte di Appello di Venezia - ordinanza 7 marzo 2014 - Presidente Estensore Mazzeo Rinaldi