IL DOMICILIO DIGITALE NON HA SOPPRESSO LA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEZIONE IN UNO SPECIFICO LUOGO FISICO.

Martedì 7 aprile 2020

Il domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa processuale di elezione in uno specifico luogo fisico. 


Con l’ordinanza n. 1982/2020 la Corte Suprema di Cassazione (III Sezione Civile - Pres. Graziosi - Rel. Dell'Utri) è tornata a pronunciarsi sulle modalità di notificazione a mezzo pec e sull’obbligatorietà di procedere tramite tale strumento, evidenziando al contempo alcune eccezioni.

A seguito dell'introduzione del c.d. domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, infatti, il difensore è obbligato, a norma di legge, a dare comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserire l’indirizzo pec sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. Quindi, anche se il difensore non ha esplicitamente previsto negli atti, né ha dichiarato alla controparte il proprio indirizzo pec, quest’ultimo è comunque reperibile dai pubblici registri e la notifica presso questo è valida ed efficace.

La notifica in proprio tramite pec, nata come modalità alternativa e facoltativa, si è rapidamente affermata come obbligatoria in molti casi, al punto tale che ove effettuata in modalità diversa, deve intendersi nulla. Sicché, risulterebbe nulla, per esempio, la notificazione effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, (ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 secondo la quale i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, in mancanza della quale il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria) a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 14140 del 23.05.2019; Cass. Sez. III, Sentenza n. 14914 del 08.06.2018).

Il principio dell’obbligatorietà di tale modalità di notifica mentre trova sempre applicazione quando il destinatario e il proprio procuratore abbiano domicilio in sede differente a quella ove pende la lite, non trova però applicazione nei casi in cui l’ufficio giudiziario dove pende la lite è il medesimo in cui il destinatario della notifica abbia eletto domicilio. Quindi si esclude chiaramente che il regime normativo sul c.d. domicilio digitale abbia soppresso il diritto processuale della parte di scegliere e individuare un luogo fisico, anche la cancelleria del tribunale, valido per la notificazione degli atti del processo.

Vai all'ordinanza della Corte di Cassazione 29.01.2020 n. 1982.