Con la pronuncia n. 2364 depositata il 4
febbraio 2014, la Corte
Suprema di Cassazione ha precisato i criteri per la nomina
dell'amministratore di sostegno sia con riferimento alle condizioni del
beneficiario della misura di tutela sia con riferimento alla individuazione del
soggetto investibile della funzione di amministratore.
La decisione, di rigetto per
inammissibilità del ricorso dei familiari del
beneficiario destinatario della misura protettiva da parte del
Giudice Tutelare di Sulmona (confermata in sede di reclamo dalla Corte di
Appello dell'Aquila), partendo dall’esame della norma contenuta nell’art. 404
del codice civile (introdotto dalla legge n. 6 del 2004), la quale stabilisce che
“la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica
o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio”, precisa che tale misura protettiva si compone di un duplice
accertamento rimesso al giudice del merito: “il primo concernente la sussistenza
di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo)
e il secondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto
di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)”. La Corte, inoltre, ha
puntualizzato che, nella ipotesi di sussistenza di un “clima di contrasto
endofamiliare”, evincibile dalle liti fra i parenti per la nomina dell’amministratore
di sostegno, è condivisibile la scelta del Giudice Tutelare di individuare in
un terzo estraneo il soggetto investibile delle funzioni di amministratore di
sostegno.