LA CASSAZIONE DEFINISCE I CRITERI PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.


Con la pronuncia n. 2364 depositata il 4 febbraio 2014, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato i criteri per la nomina dell'amministratore di sostegno sia con riferimento alle condizioni del beneficiario della misura di tutela sia con riferimento alla individuazione del soggetto investibile della funzione di amministratore.
La decisione, di rigetto per inammissibilità del ricorso dei familiari del beneficiario destinatario della misura protettiva da parte del Giudice Tutelare di Sulmona (confermata in sede di reclamo dalla Corte di Appello dell'Aquila), partendo dall’esame della norma contenuta nell’art. 404 del codice civile (introdotto dalla legge n. 6 del 2004), la quale stabilisce che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”, precisa che tale misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice del merito: “il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo)”. La Corte, inoltre, ha puntualizzato che, nella ipotesi di sussistenza di un “clima di contrasto endofamiliare”, evincibile dalle liti fra i parenti per la nomina dell’amministratore di sostegno, è condivisibile la scelta del Giudice Tutelare di individuare in un terzo estraneo il soggetto investibile delle funzioni di amministratore di sostegno.

Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Civile – sentenza 4 febbraio 2014 n. 2364 – Presidente Di Palma – Estensore Acierno