La Corte Suprema di
Cassazione, con la pronuncia n. 2263 depositata il 3 febbraio 2014, nel
ribaltare la decisione delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado liguri,
ha stabilito, sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che nella ipotesi di
trasferimento della proprietà dell’immobile, acquistato beneficiando delle
agevolazioni fiscali per la prima casa, prima del quinquennio prescritto,
l’originario acquirente decade dal beneficio pur se il trasferimento è operato
in favore della moglie (e, nella specie, della figlia) per effetto dei patti
contenuti nell’accordo per la separazione consensuale dei coniugi.
La questione ha fatto conseguire
alla decisione della Suprema Corte una connotazione di singolarità, atteso il
regime fiscale riservato in generale dalla legge a tutti gli atti, documenti e
provvedimenti relativi e conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi.
In vero, come noto, il trasferimento immobiliare operato per effetto delle
pattuizioni intercorse in sede di separazione consensuale dei coniugi o di
divorzio soggiace ad un regime di esenzione “dall’imposta di bollo, di registro
e da ogni altra tassa” (in origine stabilito dall’articolo 19 delle legge n. 74/1987
solo per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e poi esteso anche al procedimento di separazione personale dei coniugi per
effetto della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale).
La stessa Suprema
Corte, nella decisione oggetto del nostro esame, pur
riconoscendo, ai trasferimenti immobiliari fra coniugi che siano effetto
dell’accordo di separazione personale, una funzione “solutorio-compensativa” di
tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati
nel corso della convivenza coniugale, escludendo espressamente la
caratteristica delle attribuzioni corrispettive della vendita ovvero liberali
della donazione, conclude, tuttavia, nel ravvisare, e ad essa dare preminente
rilievo fiscale, l’espressa volontà del cedente di trasferire l’immobile (pur
se, si noti, tale volontà acquista la
sua piena efficacia per effetto del provvedimento di omologazione del
Tribunale).
Pertanto, anche per l’omologato
trasferimento immobiliare “solutorio-compensativo” infraconiugale, ove venga
effettuato prima del decorso del quinquennio dall’acquisto della “prima casa” e
non venga seguito, entro un anno, da un successivo acquisto, il coniuge cedente
decade dai benefici fiscali goduti.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – sentenza 3
febbraio 2014 n. 2263 – Presidente Merone – Estensore Sambito