SEZIONI UNITE: IL GIP CHE HA RESO UNA DECISIONE DI CONDANNA NON PUO' EMETTERE SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO.

Il giudice per le indagini preliminari che emette un decreto penale di condanna non ha il potere di prosciogliere per lo stesso fatto. Con la sentenza n. 21243 depositata il 4 giugno 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto sorto in merito alla facoltà del Gip di pronunciare una sentenza di proscioglimento, quando ci sia, come previsto dall'articolo 129 del Cpp "l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di non punibilità". In particolare gli ermellini chiariscono che "Il giudice che abbia emesso un provvedimento decisorio sul merito dell'azione penale, assimilabile a una sentenza di condanna, quale è il decreto penale, non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto-reato; perchè tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; e, infine, perchè dopo l'opposizione, il giudice per le indagini preliminari deve emettere gli atti d'impulso indicati dall'articolo 464 del Cpp e in questa fase è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del Cpp".

Art. 129 c.p.p.

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza n. 21243 del 4 giugno 2010 - Presidente Gemelli