Martedì 18 novembre 2014
Dal Tribunale di Napoli Nord la prima sentenza sull'inammissibilità per incompetenza dell'opposizione a d.i. in ragione della riforma della geografia giudiziaria.
A cura dell'Avv. Carlo Antonio Esposito
Dal Tribunale di Napoli Nord, istituito dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, una interessantissima sentenza sulla inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta innanzi al Tribunale accorpante (appunto il Tribunale di Napoli Nord) avverso il decreto ingiuntivo richiesto e reso, prima del 14.09.2013, innanzi alla sezione distaccata di Afragola del Tribunale di Napoli, "ceduta" da quest'ultimo ed accorpata al circondario di nuova istituzione.
Proposto il ricorso per ingiunzione, prima del 14.09.2013 innanzi alla sezione distaccata di Afragola del Tribunale di Napoli, l'opposizione, introdotta successivamente a tale data, è stata proposta, unitamente ad una domanda di pagamento in via riconvenzionale, innanzi al Tribunale di Napoli Nord che ha accorpato il territorio, fra gli altri, rientrante nel comune di Afragola ricadente, ante riforma, nel circondario del Tribunale partenopeo.
La sentenza, con una attenta e puntuale motivazione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., che, ricordiamo, prevede la possibilità della riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al nuovo giudice, facendo conseguire la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. innanzi al giudice incompetente per territorio. Tanto, in ragione della circostanza che la competenza del giudice dell'opposizione nel procedimento ex art. 645 c.p.c. ha natura funzionale e, dunque, inderogabile ed assimilabile, sotto il profilo della esclusività ed immodificabilità della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento, a quella del giudice dell'impugnazione. E ciò, pur se l'opposizione a decreto ingiuntivo è, in effetti, introduttiva di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione. Il giudice ha, altresì, precisato, che conseguenza di tale assimilabilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di impugnazione non è soltanto la inderogabilità ed immodificabilità della competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma anche la rilevabilità ex officio della incompetenza, nella fattispecie non dedotta e non avanzata dall'opposto.
La pronuncia è decisamente interessante anche sotto altro profilo: quello della dichiarata competenza del Tribunale di Napoli Nord adito in opposizione sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che il giudice, precisato il carattere di definitività della propria pronuncia di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha trattenuto presso di sè previa separazione della domanda riconvenzionale proposta ex combinato disposto degli artt. 104, secondo comma, e 103, secondo comma, c.p.c..
Vai alla Sentenza Tribunale di Napoli Nord, 25.06.2014, Giudice Pizzi
Proposto il ricorso per ingiunzione, prima del 14.09.2013 innanzi alla sezione distaccata di Afragola del Tribunale di Napoli, l'opposizione, introdotta successivamente a tale data, è stata proposta, unitamente ad una domanda di pagamento in via riconvenzionale, innanzi al Tribunale di Napoli Nord che ha accorpato il territorio, fra gli altri, rientrante nel comune di Afragola ricadente, ante riforma, nel circondario del Tribunale partenopeo.
La sentenza, con una attenta e puntuale motivazione, ha escluso l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., che, ricordiamo, prevede la possibilità della riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al nuovo giudice, facendo conseguire la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. innanzi al giudice incompetente per territorio. Tanto, in ragione della circostanza che la competenza del giudice dell'opposizione nel procedimento ex art. 645 c.p.c. ha natura funzionale e, dunque, inderogabile ed assimilabile, sotto il profilo della esclusività ed immodificabilità della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento, a quella del giudice dell'impugnazione. E ciò, pur se l'opposizione a decreto ingiuntivo è, in effetti, introduttiva di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione. Il giudice ha, altresì, precisato, che conseguenza di tale assimilabilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di impugnazione non è soltanto la inderogabilità ed immodificabilità della competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma anche la rilevabilità ex officio della incompetenza, nella fattispecie non dedotta e non avanzata dall'opposto.
La pronuncia è decisamente interessante anche sotto altro profilo: quello della dichiarata competenza del Tribunale di Napoli Nord adito in opposizione sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente che il giudice, precisato il carattere di definitività della propria pronuncia di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha trattenuto presso di sè previa separazione della domanda riconvenzionale proposta ex combinato disposto degli artt. 104, secondo comma, e 103, secondo comma, c.p.c..
Vai alla Sentenza Tribunale di Napoli Nord, 25.06.2014, Giudice Pizzi