CORTE COSTITUZIONALE: PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEL VEICOLO MA LA NORMA NON E' RETROATTIVA.

«Ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». Per questo la misura della confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza non è applicabile qualora, al momento dei fatti, la norma non fosse stata in vigore.



La Consulta, nella sentenza 196/2010, dichiara quindi illegittime le parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del Codice penale» dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada, come modificato dal Dl 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e rende così compatibile la disposizione con l'articolo 7 della Cedu - e quindi con l'articolo 117, primo comma, della Costituzionale. Solo dal riferimento al Codice penale, infatti, deriva l'applicazione retroattiva della confisca.



Corte Costituzionale - Sentenza 4 giugno 2010 n. 196 - Presidente Amirante