DEVONO ESSERE SEQUESTRATI I PONTILI GALLEGGIANTI PER L'ORMEGGIO PRIVI DEL PERMESSO A COSTRUIRE.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 21413 depositata in cancelleria il 7 giugno 2010, pur con riferimento alla situazione dell'isola di Ponza, ribadisce la regola generale che impone il rilascio del permesso di costruzione per i pontili galleggianti realizzati mediante l'ancoraggio dei "corpi morti". La III Sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che la natura stagionale di un'opera non comporta la sua "precarietà". I ponteggi devono dunque essere considerati stabili e in grado di avere un impatto sull'ambiente e vanno quindi realizzati solo se esiste una regolare concessione, in mancanza debbono essere oggetto di sequestro penale preventivo.



Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 7 giugno 2010 n. 21413 - Presidente Onorato