L'AVVOCATO NON HA DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MATERNITA' IN ALTERNATIVA ALLA MADRE.

La Corte d’Appello di Firenze, nel corso di un gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense avverso una sentenza del Giudice del Lavoro di Firenze di condanna dell’Ente in favore di un avvocato al pagamento dell’indennità di maternità conseguente alla nascita del figlio, ha sollevato innanzi al Giudice delle leggi, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. La Corte Costituzionale, premesso che dall’esame della legislazione e della giurisprudenza richiamate in sentenza “si evince che l’uguaglianza tra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al quale le posizioni del padre e della madre risultano del tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline”, ha chiarito che, relativamente all’indennità di maternità spettante alle avvocati madri, le norme che la disciplinano debbono intendersi poste direttamente a protezione della filiazione biologica, pertanto “oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre”.
L’indennità di maternità dovuta dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense perciò ha carattere indennitario della diminuzione reddituale conseguente alla stato di gravidanza e, pertanto, spettante soltanto alla donna avvocato.

Corte Costituzionale – sentenza 28 luglio 2010 n. 285 - Presidente Amirante