Poiché l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di garante dell'integrità del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche la tutela di una legittima aspettativa di credito che non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi, incidenter tantum, come probabile, con riferimento ad un credito contestato giudizialmente, con riferimento al credito litigioso, poiché al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria la legge non richiede l'esistenza di una ragione di credito accertata giudizialmente, “la pendenza della controversia sull'accertamento del credito dedotto in funzione legittimante non comporta la sospensione necessaria del giudizio in quanto nello schema legale la definizione di tale controversia non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria”.
Corte di Appello di Ancona – sentenza 27 febbraio 2010 – Presidente Formiconi