ITALIA CONDANNATA PER IL MANCATO RISPETTO, NELLA PROCEDURA DI ADOZIONE, DEL LEGAME TRA IL MINORE E I GENITORI AFFIDATARI.

Si riscontra un grave vizio di procedura nell'iter di adozione quando non viene preso in primaria considerazione il legame già instauratosi tra il minore adottabile e i genitori affidatari. Secondo i giudici europei viene così violato il principio dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che afferma il diritto «a creare una famiglia». La vicenda rigurdava una bambina in affido appena nata per un periodo di 5 mesi poi prorogati a 19, ma poi data in adozione a un'altra coppia senza alcuna precedenza alla valutazione di idoneità dei genitori affidatari. Ormai la situazione concreta rimarrà quella che è, ma lo Stato italiano sarà tenuto a risarcire 10mila euro per danni morali ai coniugi ex affidatari della bambina e a restituire le spese legali di 5mila euro da questi sostenute.



Corte Europea dei diritti dell'uomo - Sezione II - Sentenza 27 aprile 2010 n. 16318/07 - Presidente Francoise Tulkens